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Beni in leasing: circolare per i superammortamenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/2016, ha fornito chiarimenti ufficiali sul super-ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing chiarendo che la maggiorazione del 40%, si concretizza in una deduzione operante in via extracontabile (non correlata alle valutazioni di bilancio) e, pertanto, deve avvenire in base alle regole fiscali dell’art. 102, co. 7 del TUIR che prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria “per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito”. I casi che si potranno verificare sono i seguenti: a) durata contrattuale coincidente con quella minima individuata dall’art. 102, co. 7 del TUIR: i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico; b) durata contrattuale superiore a quella minima individuata dall’art. 102, co. 7 del TUIR: i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall’art. 109, co. 4 del TUIR; c) durata contrattuale inferiore a quella minima individuata dall’art. 102, co. 7 del TUIR: i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico, causando un disallineamento tra i valori civilistici e i valori fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio. Sempre la Circolare n. 23/2016 specifica che la maggiorazione del 40% spetta non per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale, con esclusione della quota interessi. Ai fini dell’individuazione degli interessi impliciti si può far riferimento al criterio forfetario dettato dal DM 24 aprile 1998. In tal caso, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l’ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing.

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