Bilancio 2014: i soggetti esonerati dal deposito in formato Xbrl
- astro trattenimento
- 5 mag 2014
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Dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, relativamente agli aspetti legati all’obbligo di redazione del prospetto contabile va utilizzato il formato XBRL previsto con DPCM 10 dicembre 2008. Ancora oggi ci sono, però, dei soggetti e dei documenti che godono dell’esonero. Il formato Xbrl ha consentito di arricchire il registro delle imprese con dati di bilancio la cui qualità è garantita dall’ufficialità del deposito di cui l’impresa è direttamente responsabile e dai sofisticati controlli automatici attivati grazie alla possibilità di elaborare i documenti XBRL. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è anche per il 2014 la versione “2011-01-04”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Si ricorda che questa versione della tassonomia consente di rendere corrispondente il prospetto contabile in formato XBRL al prospetto contabile approvato in assemblea, riducendo drasticamente la necessità di doppio deposito (prospetto XBRL e prospetto in formato PDF/A-1). In particolare è possibile per il bilancio abbreviato applicare il dettaglio delle riserve della voce A.VII del patrimonio netto nella medesima modalità prevista per i bilanci ordinari e dettagliare attraverso una nota testuale a piè di pagina le riserve non presenti nella tassonomia e raggruppate nella voce “altre riserve” o “altri conti d’ordine”. Si può inoltre compilare il campo ‘soggetto a direzione e coordinamento’ (campo testo) per indicare il soggetto di cui all'art. 2497-bis C.C. Infine è possibile aggiornare la scheda anagrafica con tutte le informazioni necessarie per ottemperare alla normativa (articolo 42 della Legge 7 luglio 2009 n. 88 -Legge Comunitaria 2008) che ha modificato l'articolo 2250 del codice civile: a. la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutti i tipi di società); b. il capitale effettivamente versato quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le sole società di capitali); c. lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutti i tipi di società); d. lo stato di società con unico socio (per s.p.a. e per le s.r.l. unipersonali). Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. Sono attualmente escluse dall'obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL: le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia e le controllate da questi soggetti; le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005 n.38; le società che depositano il bilancio d’esercizio chiuso in data antecedente il 16 febbraio 2009. Inoltre sono attualmente non soggetti al formato XBRL: Bilancio consolidato della società controllante; Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia; Bilancio sociale; Situazione patrimoniale impresa sociale; Bilancio consolidato di società di persone; Bilancio finale di liquidazione.

