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Cedolare secca: primo acconto 2011 prorogato il pagamento al 6 luglio 2011

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito, con provvedimento n. 55394 dello scorso 7 aprile, le modalità di versamento in acconto della cedolare secca, pari all’85% con riferimento al periodo d’imposta 2011, soggetto alla medesima tempistica prevista ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. I criteri operativi sono stati, poi, ulteriormente approfonditi con la circolare n. 26 del 1° giugno 2011, in virtù del differimento dei termini disposto dal DPCM del 12 maggio 2011, con particolare riferimento al corrente periodo d’imposta.In primo luogo, è stato precisato che, se il 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della cedolare secca e di possesso dell’immobile, l’acconto è dovuto (paragrafo 7 della circolare). Tale orientamento, pur richiamando l’art. 7 del provvedimento direttoriale, appare difettare di coordinamento con il punto 1 della medesima disposizione, secondo cui “per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011 il versamento in acconto non è dovuto”, come peraltro, poi, riportato nel paragrafo 8.2 della circ. n. 26/2011: l’acconto non deve, in ogni caso, essere corrisposto qualora la base di calcolo dello stesso non superi il limite di euro 51,65.Versamento entro il 5 agosto maggiorato dello 0,40%Il documento di prassi in parola ha, successivamente, passato in rassegna le nuove scadenze di versamento dell’acconto sulla cedolare secca – da determinarsi esclusivamente con il metodo previsionale, non essendo applicabile, per mancanza del relativo dato precedente, quello storico normalmente applicabile ai fini dell’imposta personale – per effetto del differimento dei termini dell’IRPEF dal 16 giugno al 6 luglio 2011, e dal 7 luglio al 5 agosto 2011 per la maggiorazione. È stato precisato, in particolare, che la prima rata dell’acconto dell’85% deve essere versata entro il 6 luglio 2011, limitatamente ai contratti in corso al 31 maggio 2011, anche se conclusi prima del 7 aprile 2011, o scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto complessivamente dovuto è di importo almeno pari a 257,52 euro calcolato sommando l’ammontare della cedolare secca gravante sul contribuente per ognuno di tali contratti: in alternativa, è possibile posticipare l’adempimento al successivo 5 agosto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La seconda rata (60%) deve essere corrisposta non oltre il 30 novembre 2011, analogamente a quella unica, prevista nei casi di ammontare inferiore a 257,52 euro oppure di contratto avente una decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011.La circolare ha inoltre precisato che, per i contratti in corso al 1° gennaio 2011, è necessario considerare, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2011, anche i canoni relativi alla successiva annualità decorrente dal 2011 – benché posteriore al termine previsto per tali acconti – qualora s’intenda altresì esercitare, con riferimento a questa annualità, l’opzione per la cedolare secca.Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia stipulato, nel corso dell’anno 2011, più contratti di locazione, con riferimento al medesimo immobile ovvero ad altri, l’acconto è determinato sommando l’importo della cedolare secca dovuta in relazione alla decorrenza propria di ciascun contratto: conseguentemente, si potranno avere atti soggetti all’acconto, e alcuni esclusi, in quanto decorrenti dal 1° novembre 2011.La circ. n. 26/2011 ha, infine, precisato che l’acconto IRPEF del periodo d’imposta 2011, primo anno di applicazione della cedolare secca, è ritenuto correttamente calcolato se almeno pari al 99% del tributo sul reddito delle persone fisiche dovuto in base alla dichiarazione dell’anno scorso, senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca per l’intero periodo d’imposta. Diversamente, nel caso in cui l’adesione al regime speciale sia stata circoscritta a una sola parte dell’anno, non si dovrà tenere conto del reddito fondiario prodotto nel corrispondente orizzonte temporale del 2010.Fonte: Eutekne

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