Circolare “omnibus”: le novità 2016 in ambito Irap
- astro trattenimento
- 26 mag 2016
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Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate esamina le tante novità tributarie introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 tra cui quelle in materia di Irap: A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 sono esclusi dall’Irap i soggetti che esercitano un’attività agricola, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (comprese le sistemazioni idraulico-forestali) e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, in pratica le attività per le quali fino allo scorso anno era prevista l’applicazione dell’aliquota dell’1,90 per cento. Introdotta la deducibilità Irap al 70% delle spese per i lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti. I lavoratori stagionali devono essere impiegati effettivamente per almeno 120 giorni nell’arco di due periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti. Vanno considerati anche i contratti stipulati nel corso del 2015. Sono esclusi da Irap, in quanto nella fattispecie non sussiste il presupposto dell’autonoma organizzazione, i medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, qualora da quell’attività percepiscano più del 75% del proprio reddito complessivo. Con tale termine - spiega la circolare - va inteso il solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività esercitata al di fuori della stessa.