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Circolare “omnibus” per novità 2016 in ambito Irpef

Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate esamina le tante novità tributarie introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 Relativamente alla norma che ha disposto l’esenzione Irpef delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate agli studenti delle università e delle istituzioni Afam che partecipano al programma comunitario “Erasmus%2b” nonché l’esenzione Irap per i soggetti che le corrispondono, viene chiarito che, benché la norma non preveda un analogo trattamento per le erogazioni in favore degli studenti non universitari, non vanno tassate anche le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, non avendo comunque i requisiti reddituali. Circa l’esenzione Irpef delle borse di studio erogate dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, per corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca dopo il dottorato e corsi di perfezionamento all’estero, poiché è applicabile per i periodi di imposta per i quali ancora non sono scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione, l’amministrazione finanziaria non può avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non sono state tassate, mentre i percipienti delle somme possono richiedere il rimborso delle eventuali ritenute subite entro 48 mesi dal versamento del saldo per l’anno di riferimento. Dal 2016, a seguito dell’incremento delle detrazioni Irpef per i titolari di redditi di pensione, la no tax area passa da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni e da 7.750 a 8.000 euro per i pensionati con più di 75 anni; inoltre, aumenta la detrazione spettante ai pensionati con meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 7.751 e 15.000 euro e quella spettante ai pensionati con più di 75 anni e reddito complessivo fra 8.001 e 15.000 euro. In merito alla disposizione che consente ai contribuenti incapienti (cioè, i possessori di redditi esclusi dalla imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir) di cedere la detrazione teoricamente spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, sotto forma di un corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, viene puntualizzato che i fornitori non sono obbligati ad accettare il credito al posto del pagamento loro dovuto e che, in caso di accettazione, il credito è utilizzabile in dieci rate annuali a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si riceve il pagamento, mentre l’eventuale quota non fruita nell’anno è sfruttabile negli anni successivi, non può essere chiesta a rimborso. Per gli interventi di “domotica” (acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative) ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, viene specificato che il relativo bonus, nel silenzio della norma, può essere calcolato nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite. La nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore in occasione dell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta quando si compra non solo dall’impresa costruttrice, ma anche dall’impresa di “ripristino” o ristrutturatrice. Il beneficio è applicabile anche all’eventuale pertinenza, a patto che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’appartamento e che nell’atto sia evidenziato il vincolo pertinenziale. La detrazione è cumulabile con altre agevolazioni Irpef. Ad esempio, il contribuente che acquista un immobile all’interno di un edificio interamente ristrutturato può fruire sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto sia del “bonus ristrutturazioni” (attualmente al 50%), da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e, comunque, entro il tetto di 96mila euro; fermo restando che, nel rispetto del principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, il “bonus ristrutturazioni” non è applicabile anche all’Iva per la quale si è sfruttata la nuova detrazione.

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