Collegato alla manovra 2018: estensione della definizione agevolata dei carichi
- astro trattenimento
- 19 ott 2017
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Arriva in Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018. Ieri, infatti, è stato pubblicato il decreto-legge 148/2017, con il quale il Governo ha iniziato a dare corpo alla manovra di bilancio per il 2018. La prima importante novità riguarda la disciplina della “rottamazione delle cartelle”, il cui ambito applicativo viene notevolmente esteso. La disposizione in esame, infatti, modifica in più punti l’articolo 6, Dl 193/2016. Queste, in sintesi, le novità: - i termini per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017. In sostanza, quindi, viene consentito a chi ha già aderito alla rottamazione dei ruoli di effettuare, entro il prossimo 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. In tal modo, i contribuenti che non hanno eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017 vengono “riammessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito - viene riconosciuta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore delle disposizioni sulla definizione agevolata). I contribuenti che si trovano in questa situazione possono nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle, presentando, entro il 31 dicembre 2017, - un’apposita istanza, con le modalità che saranno pubblicate, entro il prossimo 31 ottobre, sul sito internet dell’agente della riscossione. I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova finestra della rottamazione dovranno: a) versare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (importo che sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018). In caso di mancato versamento, l’istanza di adesione alla rottamazione è improcedibile); b) versare, nel numero massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018), le somme dovute per la rottamazione (l’ammontare complessivo degli importi dovuti è comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 luglio 2018) - per consentire alle Università degli studi, che hanno aderito alla definizione agevolata, di completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla rottamazione, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018 - viene esteso l’ambito applicativo della definizione agevolata che, infatti, potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (la prima versione della rottamazione era relativa ai carichi affidati dal 2000 al 2016). A tal fine, gli interessati dovranno presentare dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 (con le modalità che saranno pubblicate, entro il prossimo 31 ottobre, sul sito internet dell’agente della riscossione). Il versamento delle somme dovute per la definizione (che l’agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2018) potrà essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della stessa, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione e relativi a precedenti piani di rateazione già in essere. Infine, in deroga a quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata, la facoltà di rottamazione relativa ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.