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Comunicazione dei beni e dei finanziamenti ai soci del 2013: invio entro il 30 ottobre 2014

Ricordiamo alle aziende del settore che il 30 ottobre 2014 scade il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei beni che sono stati utilizzati nel corso del 2013 dai soci o familiari e dei finanziamenti effettuati nello stesso anno. Gli operatori (società o ditte individuali) dovranno pertanto entro il 30 ottobre 2014, inviare i dati relativi al 2013. La comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare. Il modello ministeriale da utilizzare è quello pubblicato lo scorso 2 agosto 2013 con i Provv. n. 94902 e 94904 ed è unico per entrambe le comunicazioni (Beni in uso e finanziamenti). I soggetti tenuti all’adempimento dovranno tener conto dei chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria, in particolare in merito al perimetro di esonero o inclusione nell’area dell’adempimento. Sono esonerati dalla comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori, a prescindere dal fatto che venga o meno tassato il fringe benefit in capo all’amministratore stesso (ai sensi degli art. 51 e 54 del Tuir): diversa, dunque, la posizione dei soci, dipendenti o autonomi, per i quali è prevista l’esclusione dall’obbligo della comunicazione, solo con riferimento ai beni per i quali vi è la tassazione del fringe benefit. . Anche il titolare della ditta individuale, per i beni di cui usufruisce a titolo personale, ma iscritti nel registro beni ammortizzabili, è esonerato dall'adempimento. In relazione alla comunicazione dei finanziamenti l’importo dei finanziamenti va sempre comunicato (flusso verso la società), mentre l’eventuale rinuncia non deve essere indicata, sempreché non comporti un esborso di denaro ad altro titolo, ad esempio a titolo di apporto. I contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata: - dei minimi, ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11; - quello degli “ex minimi” ex art. 27, commi 3 e seguenti, D.L. n.98/2011; - e il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/2000) sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, a meno che non posseggano un conto corrente specifico dedicato all’attività. In caso di mancata o infedele comunicazione, relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, nonostante il D.L. n.138/2011 non preveda nemmeno l’adempimento, viene applicata la sanzione prevista dall’art.13, comma 2, del D.P.R. n.605/1973, cioè una sanzione amministrativa da 206,58€ a 5.164,57€, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

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