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Comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti: faq dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2014

L'Agenzia delle Entrate, in data 16 gennaio 2014, ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte alle domande più frequenti in tema di comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti e capitalizzazioni. In particolare, è stato chiarito che: - sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata, dei contribuenti minimi, il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 D.L. n. 98/2011) e delle nuove iniziative produttive. L'esonero sussiste però a patto che non vi sia un conto corrente dedicato; - non vi è obbligo di comunicazione nel caso in cui, per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito, aumentato della quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione, sia negativa, ossia non si genera alcuna differenza da tassare in capo al socio; - il modello in esame è un modello di comunicazione, pertanto non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione. Resta fermo l'obbligo da parte dell'intermediario di consegnare al contribuente: - l'impegno alla trasmissione telematica; - l'originale del Frontespizio e del riepilogo della comunicazione, assieme alla copia di conferma di ricezione dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che, con riferimento al 2012, il termine ultimo per l'invio della comunicazione è il 31 gennaio 2014 Fonte: Seac

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