Comunicazione P.S. cessione fabbricato 2012: esteso ai contratti di comodato e a tutti i contratti di locazione registrati
- astro trattenimento
- 26 set 2012
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L’assorbimento, in caso di registrazione, dell’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, di cui all’art. 12 del DL n. 59/1978 (convertito dalla L. n. 191/1978), è stato esteso ai contratti di comodato e a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione. Lo ha confermato il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale, che con la circolare n. 557/LEG/912.138 del 20 luglio 2012 ha fornito i chiarimenti sulle novelle introdotte in tema di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza delle cessione di un fabbricato o parte di esso. Per poter memorizzare più agevolmente le precisazioni fornite dal Viminale, occorre passare in rassegna le novelle che hanno riguardato la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, a seguito della registrazione di contratti, ai sensi dell’art. 12 del DL n. 59/1978 (conv. L. n. 191/1978). L’art. 3, comma 3, del DLgs. n. 23/2011 ha disposto espressamente che, fermi restando gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730), la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso quello previsto dal citato art. 12 del DL n. 59/1978. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione – recita la medesima previsione – si applicano le sanzioni di cui all’art. 69 del DPR n. 131/1986 (TUR). A distanza di qualche mese, l’art. 5 del DL n. 70/2011 (conv. L. n. 106/2011) ha tra l’altro sancito che la registrazione dei contratti immobiliari di trasferimento assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (commi 1, lettera d), e 4). Infine, il DL n. 79/2012 (conv. L. n. 131/2012), con l’art. 2, rubricato “Comunicazione della cessione di fabbricati”, è intervenuto nuovamente sul tema, stabilendo al comma 1 che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui al pluricitato art. 12 del DL n. 59/1978. La novella, che è entrata in vigore il 21 giugno 2012, ha poi statuito che l’Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’Interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento immobiliare, quelle rilevanti ai fini dell’art. 12 del DL n. 59/1978, e le trasmette in via telematica al Ministero dell’Interno stesso. Nel caso in cui sia concesso il godimento del fabbricato sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’Interno, adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 79/2012. Tale provvedimento ministeriale dovrà altresì stabilire le relative modalità di trasmissione. Le novelle appena riportate non si applicano invece per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’art. 7 del DLgs. n. 286/1998 (comunicazione di ospitalità prevista per gli stranieri). Il comma 5 dell’art. 2 del DL n. 79/2012, poi, ha abrogato espressamente il primo periodo del citato comma 3 dell’art. 3 del DLgs. n. 23/2011 e adeguato la formulazione del successivo comma 6. Il Viminale, con la circolare in commento, ha precisato che l’assorbimento dell’obbligo comunicativo abbraccia anche i contratti di comodato e tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio delle attività d’impresa, arte o professione, precedentemente escluse. La disciplina, piuttosto fastidiosa, della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza di cessione o trasferimento di un fabbricato, dunque, resiste nel tempo. Chi pensava a un’immediata sua completa eliminazione, deve ricredersi. fonte: Eutekne