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Comunicazioni obbligatorie per le nuove assunzioni: entro il 30 aprile 2011 i nuovi moduli da inviare

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il decreto direttoriale n. 1546/2011, ha introdotto, con validità dal 30 aprile 2011, alcune modifiche e aggiornamenti alle comunicazioni telematiche obbligatorie che i datori devono effettuare dal momento in cui instaurano un rapporto di lavoro.Sono quindi interessati da queste novità i moduli da utilizzare per tali comunicazioni e le loro modalità di invio telematico alla Regione o Provincia Autonoma di competenza, effettuato direttamente o tramite soggetti abilitati.Un primo significativo intervento di aggiornamento riguarda il modello Unificato Lav, ovvero il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati di qualsiasi settore – ad eccezione delle Agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione – adempiono all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro.Una prima modifica che interessa questo modulo riguarda il Quadro Datore di Lavoro dove, nel relativo campo dedicato all’indirizzo delle sede legale si specifica che quest’ultima deve essere dislocata nel territorio nazionale. Ulteriori e importanti novità riguardano la sezione Quadro lavoratore, dove vanno indicati i dati identificativi del lavoratore, e che vede ora l’introduzione di due nuovi campi da utilizzare in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari. Si tratta dei campi denominati “Sussistenza della sistemazione alloggiativa”, dove il datore di lavoro si impegna o meno a garantire la sistemazione alloggiativa, e “Impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio”. Entrambi questi campi sono da compilare solo in caso di utilizzo del modello UNILAV in sostituzione del Modello Q, ovvero il contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra datore di lavoro e lavoratore extracomunitario.Un ulteriore intervento riguarda il Quadro Trasformazione, da compilarsi nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento, distacco o comando del lavoratore. Il campo interessato dalla novità è quello dedicato alla Pat INAIL, dove ora si deve inserire quella del datore di lavoro al momento del distacco o comando. Inoltre, in caso di distacco presso azienda estera, occorre indicare solo l’opzione “SI” senza compilare, nella parte relativa al datore distaccatario, il campo codice fiscale, CAP e la Pat INAIL.Importanti modifiche sono inoltre state apportate al modulo Unificato Somm, mediante il quale le Agenzie per il lavoro adempiono all’obbligo di comunicazione relativo a tutte le tipologie di rapporti di somministrazione.Niente data di fine somministrazione se il contratto è di apprendistatoNella sezione denominata Quadro datore Agenzia di somministrazione, viene ribadito – anche in questo caso – che la sede legale deve essere dislocata nel territorio nazionale, mentre nel Quadro Rapporto Agenzia/lavoratore, si specifica che in caso di contratto di apprendistato o inserimento lavorativo non è necessario indicare la data di fine della somministrazione.Invece, per quanto concerne il Quadro Ditta Utilizzatrice, si precisa che, nell’indicazione delle date di inizio e fine del contratto di somministrazione, occorre indicare i medesimi termini previsti dal contratto stipulato tra Agenzia e ditta utilizzatrice. Inoltre, rimanendo sempre nello stesso quadro, l’indicazione del codice fiscale non è obbligatoria nel caso di una ditta utilizzatrice estera che opera in Italia (previa indicazione con “SI” nel relativo campo). Nella sezione dedicata al rapporto ditta utilizzatrice/lavoratore occorre poi inserire la data di fine missione, qualora il rapporto di lavoro sia a tempo determinato.Ancora, ulteriori e significativi aggiornamenti riguardano il modulo Unificato VARDatori, ora utilizzabile per tutte le comunicazioni di: variazione della ragione sociale; incorporazione; fusione; usufrutto; cessione ramo d’azienda; cessione di contratto; affitto ramo d’azienda.Infine, l’ultima novità riguarda le modalità di trasmissione dei moduli, in particolare il c.d. “codice comunicazione”, ovvero quel codice identificativo univoco a livello nazionale attribuito dal servizio informatico ad ogni singola comunicazione inviata. In questo caso, è stato inserito nella struttura del codice anche il riferimento numerico alla Regione di provenienza della comunicazione.Fonte: Eutekne

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