Condono per le cartelle di pagamento 2014: entro il 30/06/2013 il pagamento del 50% del dovuto ad Equitalia
- astro trattenimento
- 16 dic 2013
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Ci sono due modi per attirare l’attenzione di un nostro cliente. Il primo è quello di chiamarlo per aggiornarlo sugli importi delle prossime rate in scadenza. Il secondo è quello di informarlo che è in arrivo un nuovo minicondono. Dei due, sono sicuro, il secondo è quello che più farà rizzare le orecchie. In fondo, nel nostro paese, la parola condono ha sempre un certo … fascino. Sarà vero anche questa volta? Il disegno di Legge di Stabilità prevede infatti una sorta di minicondono sulle cartelle di pagamento. Vediamo più in particolare di cosa si tratta. Per i ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, i contribuenti potranno estinguere il loro debito senza il pagamento degli interessi corrispondendo una somma pari solamente all’ammontare originariamente iscritto a ruolo più gli aggi di riscossione dovuti al concessionario. In buona sostanza, il contribuente potrà pagare tutte le imposte iscritte a ruolo, le sanzioni e gli aggi. Vengono pertanto solamente cancellati gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del DPR 602/73, dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nei 60 giorni. I ruoli oggetto della minisanatoria sono quelli consegnati all’agente della riscossione ed emessi dallo Stato, dalle Agenzie fiscali e dagli enti territoriali come le Regioni, le Province e i Comuni. Dalla lettura della bozza del disegno di legge, sembra che il minicondono non sarà circoscritto alla sola materia fiscale ma, con molta probabilità, riguarderà anche i tributi locali e i contributi previdenziali (anche se ancora non c’è certezza). Come funzionerà? Entro la data del 30 maggio 2014 Equitalia dovrà informare i contribuenti della possibilità di fruire della sanatoria. Entro il termine del 30 giugno 2014 i contribuenti potranno sottoscrivere un apposito atto versando almeno il 50% delle somme dovute a Equitalia. Entro il 16 settembre 2014 i contribuenti dovranno invece versare l’importo residuo. Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che approverà un apposito modello di adesione e stabilirà le modalità di pagamento. L’obiettivo è quello di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti, fare cassa e allo stesso tempo favorire il pagamento dei tributi per ridurre il contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. Gli effetti di questo minicondono però non sono per nulla equiparabili a quelli della rottamazione ruoli prevista dall’articolo 12 della legge 289/2002 che prevedeva l’estinzione dei carichi inclusi nei ruoli emessi con il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, entro una certa data (che poi fu più volte prorogata). Anche allora si dispose che l’importo dovuto si potesse versare in due rate, la prima in misura dell’80% e la seconda per il residuo 20%. Inoltre, il fatto di dover saldare il loro debito in due rate, per molti contribuenti a corto di liquidità, potrebbe essere davvero un bel problema, con la conseguenza che essi potrebbero trovare più convenienti altre alternative (come ad esempio la recente rateazione straordinaria). Per questo motivo, a mio avviso, questa sanatoria, è destinata a suscitare poco interesse nella platea di contribuenti potenzialmente interessati a sanare le loro pendenze con il fisco. Fonte: Centro Studi CGN Autore: Antonino Salvaggio