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Confermata la proroga dei pagamenti delle imposte di Unico 2013 per le aziende di gestione di apparecchi da gioco assoggettate agli studi di settore con la pubblicazione in G.U. del DPCM

Come è stato gia anticipato da As.tro con l’articolo del 31/05/2013 su questo sito  è stata data ufficialità alla proroga versamenti di UNICO 2013. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013 con il quale è stato disposto il differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore La proroga riguarda non solo i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore, ma con un’estensione anche alle persone fisiche che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi contribuenti minimi”). I versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013, in scadenza il 17 giugno 2013 (in quanto 16 giugno cade di domenica), possono quindi essere effettuati entro l’8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione, o dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei contribuenti, sia persone fisiche che soggetti diversi, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: - esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del DL 30 agosto 1993 n. 331 conv. L. 29 ottobre 1993 n. 427 (pertanto le aziende che svolgono le attività di gestori di apparecchi da gioco e per le sale giochi assoggettate come noto allo studio di settore UG54U) - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (attualmente 5.164.569 euro). Il differimento riguarda inoltre i contribuenti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che rispetti le suddette condizioni; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti (ad esempio, i professionisti dello studio associato), nonché i soci di società di capitali “trasparenti”. Il Ministero dell’Economia e delle finanze conferma che possono beneficiare del differimento dei versamenti anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore elaborati (diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro, ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazioneforfettaria del reddito) o cause di inapplicabilità degli studi stessi, confermando quindi quanto era già stato espresso in passato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2007 n. 41. .

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