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Coop Sociali di tipo B: nuove modalità di computo dei lavoratori svantaggiati

  • 15 ott 2015
  • Tempo di lettura: 1 min

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad Interpello n. 17 del 20 luglio 2015, ha indicato che laddove l'articolo 4, comma 2 della Legge n. 381/1991 afferma che "le persone svantaggiate <.> devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa", la determinazione della percentuale del 30% va effettuata "per teste" e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi. Infatti, precisa il Ministero, dalla lettura della disposizione legislativa non si rileva alcun criterio di calcolo afferente all'orario di lavoro svolto e, pertanto, l'unico criterio applicabile risulta essere quello di computare tutti i lavoratori come un'unità. Fonte: Seac

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