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Cooperative 2015: contributo per la revisione 2015-2016 pagamento entro il 29 giugno 2015

Il biennio di vigilanza 2015-2016 sugli enti cooperativi è iniziato formalmente il 1° gennaio 2015 ma, come ogni biennio revisionale, è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla determinazione della misura del contributo connesso alle revisioni a sancire la ripartenza dell’attività ordinaria di vigilanza prevista dal DLgs. 220/2002 sulle società cooperative e i loro consorzi, sulle banche di credito cooperativo (BCC) e, da questo biennio, anche sulle società di mutuo soccorso (SMS). Il DM 20 gennaio 2015 (in G.U. n. 74/2015) determina per scaglioni gli importi del contributo revisionale per il biennio 2015-2016, sulla base dei seguenti parametri: numero dei soci, capitale sociale e fatturato (per le cooperative e i loro consorzi); numero dei soci e totale attivo (per le BCC); numero dei soci e ammontare della raccolta dei contributi mutualistici (per le SMS). Tra i vari parametri, prevale quello riferibile allo scaglione contributivo più elevato: sarà esso a indicare il contributo biennale di revisione dovuto. Si noterà che per cooperative e BCC vengono confermati gli stessi importi del contributo e gli stessi scaglioni del precedente biennio 2013-2014, mentre gli scaglioni per le SMS sono stati introdotti ex novo. Il calcolo del contributo dovuto dai singoli enti cooperativi dovrà essere effettuato sulla base dei dati rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2014. In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, i dati sono tratti dall’ultimo bilancio di esercizio chiuso nell’anno 2014 e approvato in assemblea. Nel caso di cooperative di nuova costituzione che non dispongono di un bilancio chiuso nel 2014, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione al Registro Imprese. Il contributo è ridotto al minimo edittale per gli enti cooperativi che abbiano adottato la delibera di scioglimento prima del 29 giugno 2015 ma non abbiano ancora depositato il bilancio finale di liquidazione entro tale data. Per determinate fattispecie di società cooperative e loro consorzi il decreto prevede inoltre alcune maggiorazioni rispetto alla fascia contributiva di appartenenza (o rispetto alla fascia contributiva minima, come si è detto, in caso di cooperativa in liquidazione). Sono invece esonerati dal versamento del contributo, e quindi dalla revisione per il biennio 2015-2016, gli enti cooperativi iscritti nel Registro Imprese dopo il 31 dicembre 2015 (art. 5 del DM) e quelli in liquidazione che abbiano depositato il bilancio finale di liquidazione entro il 29 giugno. Gli enti cooperativi che saranno soggetti alla revisione nel corso del biennio 2015-2016 devono procedere all’autoliquidazione e al versamento del contributo revisionale entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, e pertanto (dato il dies ad quem festivo) entro il 29 giugno 2015. Per le società di nuova costituzione, la scadenza è differita al 90° giorno successivo alla data d’iscrizione nel Registro Imprese. Quanto alle modalità di pagamento, si sottolinea che vale come adempimento solo il versamento all’organo che effettuerà la revisione dell’ente cooperativo (MISE ovvero Centrale cooperativa). Gli enti cooperativi che non aderiscono ad alcuna associazione di revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta, né ad altre associazioni di rappresentanza appositamente convenzionate con le prime, versano il contributo di revisione al MISE, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, ossia mediante versamento con modello F24. Da questo biennio, sul Portale delle Cooperative (non aderenti) nel sito del MISE, è disponibile, previa registrazione, anche il modello F24 precompilato. Gli enti cooperativi che, prima del 29 giugno, abbiano aderito a un’associazione di rappresentanza assistenza tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 220/2002 ovvero a un’associazione di rappresentanza comunque convenzionata con una Centrale cooperativa ai fini delle revisioni, devono versare il contributo revisionale secondo le modalità stabilite dalla Centrale medesima. Solitamente è previsto il versamento sul c/c bancario o postale. Nel caso in cui l’adesione avvenga successivamente al suddetto termine, il contributo va versato al MISE, che per il biennio 2015-2016 provvederà anche a effettuare la revisione tramite i propri incaricati. In caso di ritardo rispetto alla scadenza del 29 giugno o di omissione (totale o parziale) del pagamento del contributo, sono dovuti interessi legali e sanzioni ai sensi dell’art. 15 della L. 59/92 (sanzioni: 5% se il pagamento avviene comunque entro il 29 luglio 2015; 15% oltre tale data). L’accertamento sul regolare pagamento del contributo è effettuato dal revisore nell’ambito dell’attività di vigilanza, con l’acquisizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento. Se irregolare, il revisore incaricato ha il potere di diffidare la società a regolarizzare il pagamento del contributo entro un congruo termine: in caso di mancata ottemperanza alla diffida, potrà essere irrogata la sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 220/2002.L’omesso  pagamento entro il termine del biennio di revisione (quindi entro il 31 dicembre 2016), può comportare, oltre le sanzioni sopracitate, la cancellazione dall’Albo delle società cooperative, con le ulteriori conseguenze di legge. Fonte: Eutekne

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