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Cooperative 2016: versamento del 3% degli utili entro il prossimo 26 ottobre 2016

L’art. 11, commi 4 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ha istituito per tutte le cooperative, aderenti o non aderenti ad un’associazione nazionale riconosciuta, l’obbligo di versare una parte dei loro utili di bilancio (pari al 3%) per costituire e accrescere i fondi destinati a promuovere lo sviluppo della cooperazione mutualistica. Sulla disciplina in argomento – ed, in particolare, sulle tempistiche di versamento della suddetta quota di utili – è intervenuto, nel recente passato, il MISE (Decreto 23/9/2014, GU Serie Generale n. 225 del 27/9/2014) uniformando i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio per tutte le tipologie di società cooperative non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, stabilendo che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. In buona sostanza, per effetto di quanto stabilito dal citato decreto del MISE, i nuovi termini sono i seguenti: i) per gli esercizi coincidenti con l’anno solare (non bisestile) i 300 giorni danno come ultima data quella del 27 ottobre dell’anno successivo (se l’anno è bisestile il 26 ottobre); ii) per chi ha l’esercizio, ad esempio, al 30 giugno di un anno, i 300 giorni scadono al 26 aprile dell’anno successivo. Pertanto, entro il prossimo 26 ottobre 2016, le associazioni interessate dovranno procedere al versamento della quota parte di utili (pari al 3%) essendo il 2016 anno bisestile. Nulla cambia per quanto concerne le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, le quali continueranno a versare il 3% sugli utili, entro 60 giorni dall''approvazione del bilancio d’esercizio. L’art. 11, commi 4 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ha istituito l’obbligo in capo a tutte le cooperative, aderenti o non aderenti ad un’associazione nazionale riconosciuta, di versare una parte dei loro utili di bilancio (pari al 3%) per costituire e accrescere i fondi destinati a promuovere lo sviluppo della cooperazione mutualistica.

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