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Correzione errori contabili e di competenza fiscale iscritti in bilancio

Con Circolare 24 settembre 2013, n. 31, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti interpretativi sul trattamento fiscale, ai fini Ires e Irap, da applicare nel caso in cui, nel rispetto dell'indicazione dei corretti principi contabili, i contribuenti procedano alla correzione di errori di imputazione dei componenti di reddito. In presenza di un errore nella contabilizzazione del costo o ricavo, la circolare ha precisato, in primo luogo, che il componente reddituale non può assumere rilevanza fiscale nell’anno in cui è la “svista” è inserita in bilancio. In altri termini, il costo non dedotto o il ricavo non tassato devono rilevare nel periodo di corretta competenza fiscale – secondo le modalità di seguito evidenziate e approfondite in una successiva pubblicazione – e non quando sono contabilizzati in bilancio per “rimediare” allo sbaglio commesso in precedenza. In particolare, il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo o positivo nel corretto esercizio di competenza e in un periodo di imposta successivo, in bilancio, ha corretto l'errore contabile può presentare, se è ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l'annualità in cui vi è stata l'omessa imputazione. Inoltre, in caso di elementi di costo non dedotti, se l'annualità oggetto di errore non è più emendabile il contribuente dovrà ricostruire in via autonoma tutte le annualità di imposta interessate dall'errore, facendo confluire gli effetti di tale ricostruzione nella dichiarazione integrativa a favore ancora presentabile. Maggiori dettagli: Deduzione dei costi non contabilizzati Nel caso in cui un costo non è stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza (e, quindi non dedotto fiscalmente) e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente può recuperare la mancata deduzione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a favore (cfr articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998) per correggere l’annualità in cui c’è stata l’omessa imputazione. La circolare ha chiarito, in particolare, che il recupero del costo può avvenire anche qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore. In tal caso, occorre ricostruire il risultato delle precedenti annualità interessate dall’inesattezza, riliquidando autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e quelle successive. Operata la riliquidazione in modo autonomo, il contribuente, per la prima annualità emendabile, dovrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa nella quale confluiscono i risultati delle precedenti riliquidazioni effettuate. Tassazione dei ricavi non contabilizzati Nel caso in cui un ricavo non è stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza (e, quindi non tassato fiscalmente) e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente deve recuperare la mancata tassazione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a sfavore (cfr articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998) per correggere l’annualità in cui c’è stata l’omessa imputazione. In questo caso, occorre presentare dichiarazione integrativa a sfavore, per ciascuna delle annualità precedenti a quella ancora aperta, nelle quali sono evidenziati gli effetti dell’imputazione del componente positivo. Costi e ricavi non contabilizzati Un’ulteriore ipotesi trattata nella circolare in esame, riguarda il caso in cui, per più errori, non sono stati contabilizzati nel corretto esercizio di competenza sia componenti negativi sia componenti positivi. In tal caso, occorre, in primo luogo, verificare se il risultato sia o meno complessivamente a favore del contribuente e poi procedere alla deduzione o alla tassazione, secondo le modalità già viste per il recupero dei costi e per la tassazione dei ricavi. In particolare, se i costi sono maggiori dei ricavi, occorre presentare una dichiarazione integrativa a favore ovvero (qualora l’annualità non sia più emendabile) riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e, nell’ordine, le dichiarazioni presentate per le annualità successive, fino a quella precedente alla prima emendabile (cfr articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998), per la quale il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione integrativa agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Nella diversa ipotesi in cui i ricavi sono maggiori dei costi, invece, la correzione fiscale dell’errore avviene presentando delle dichiarazioni integrative a sfavore. Costi non contabilizzati e dedotti La circolare ha trattato, infine, l’ipotesi in cui il costo non è stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza e, quando è stato rilevato in bilancio – per correggere l’errore – è stato dedotto dal reddito d’impresa. In questo caso, il contribuente dovrà, in primo luogo, eliminare gli effetti dell’erronea imputazione, prima di procedere al recupero corretto del costo. In particolare, il costo dedotto dovrà essere “restituito”, presentando dichiarazione integrativa a sfavore e versando le maggiori imposte eventualmente dovute per l’anno. In particolare, il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo o positivo nel corretto esercizio di competenza e in un periodo di imposta successivo, in bilancio, ha corretto l'errore contabile può presentare, se è ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l'annualità in cui vi è stata l'omessa imputazione. Inoltre, in caso di elementi di costo non dedotti, se l'annualità oggetto di errore non è più emendabile il contribuente dovrà ricostruire in via autonoma tutte le annualità di imposta interessate dall'errore, facendo confluire gli effetti di tale ricostruzione nella dichiarazione integrativa a favore ancora presentabile.

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