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Credito d’imposta per acquisto beni strumentali (Tremonti-quater): modalità di contabilizzazione

Come più volte segnalato dalla nostra associazione con la “Tremonti quater” viene riconosciuto alle aziende che nel periodo agevolato dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 abbiano acquistato beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 viene riconosciuto un credito di imposta pari al 15% dell’eccedenza dei beni strumentali acquisiti rispetto alla media dei medesimi acquisti nel quinquennio precedente. Sulla base di tale agevolazione, già chiarita nei dettagli in precedenti nostri articoli, viste le domande pervenute in associazione ci preme ora dare delle indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione di tale beneficio. Il bonus macchinari, bisogna precisare, si sostanzia in un credito d’imposta e come tale deve essere imputato nella voce C.II 4-bis dei “crediti tributari”, evidenziando l’importo recuperabile oltre l’esercizio successivo, con contropartita nel conto economico la voce 22 relativa alle imposte sul reddito dell’esercizio. La scrittura sarà: d Crediti tributari (C-II 4-BIS) a Imposte sul reddito (E 22). Si ricorda che la normativa prevede che il credito deve essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l’investimento: lo stato patrimoniale di tale esercizio evidenzierà che il credito è esigibile oltre l’esercizio successivo. Negli esercizi in cui il credito è utilizzato in compensazione per il pagamento di tributi e contributi, è stornato con contropartita il debito tributario: pertanto, in tali esercizi il conto economico non è più interessato alla sorte del contributo, mentre nello stato patrimoniale il credito è utilizzato per il pagamento del debito. La scrittura sarà: d Debiti tributari (D 12) a Crediti tributari (C-II 4-BIS). Nel caso di revoca dell’agevolazione perché i beni oggetto degli investimenti sono stati ceduti a terzi prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto il credito dovrà essere stornato dallo stato patrimoniale con contropartita la voce E.21 del conto economico trattandosi di imposta relativa a esercizi precedenti, ovvero dello storno di un credito non spettante rilevato in esercizi precedenti. La scrittura contabile sarà: d Sopravvenienza passiva (E 21) a Crediti tributari (C-II 4-BIS).

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