💥CRITICITA’ SULL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO IN VENETO: AS.TRO SCRIVE ALLA REGIONE
- astro trattenimento
- 30 apr
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In Regione Veneto, numerosi operatori di gioco stanno riscontrando delle forti criticità -non presenti in altre Regioni- in riferimento all’assolvimento dell’obbligo formativo per gli operatori di gioco, previsto dall’art.4, comma 1, lettera g) della Legge regionale n. 38/2019.
In ragione di ciò, AS.TRO ha deciso di segnalare questa problematica alla Regione Veneto e ad ADM nella lettera che pubblichiamo di seguito.
Bologna, 30 aprile 2025
Egregio Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
Gentile Assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin
e, p.c. Spett.le Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale Giochi
OGGETTO: Corsi di formazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g, L.R. n. 38/2019, come attuato dal Dec. Dir. n. 788 del 4 luglio 2023) per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS.
Egregio Presidente, Gentile Assessore,
in veste di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria SIT), abbiamo appreso da numerosi nostri associati, titolari di attività di offerta di gioco lecito nel territorio della Regione Veneto, della presenza di alcune criticità -non riscontrabili in altre Regioni- riguardanti le modalità di assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 4, comma 1, lett. g), della L.R. n. 38/2019.
1) Rileviamo, preliminarmente, che sulla base delle “Linee di indirizzo per la realizzazione del percorso formativo”, contenute nell’Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 788/2023 (attuativo della disposizione legislativa sopra richiamata), per l’assolvimento di tale obbligo formativo non è sufficiente la partecipazione ai corsi ma è necessario il superamento di un test di valutazione per ognuno dei sette moduli che compongono il corso, ai quali si aggiunge un test di valutazione finale.
2) Pertanto, coloro che - pur frequentando regolarmente i corsi di formazione - non riescono a superare i test di valutazione vengono considerati inadempienti all’obbligo formativo e quindi passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 14, comma 3, della L.R. n. 38/2019 nonché della diffida di cui al comma 4 del medesimo articolo, alla quale può far seguito, in caso di rinnovata partecipazione ai corsi (ma con ulteriore mancato superamento dei relativi test di valutazione), l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS.
3) In sostanza, chi partecipa ai corsi di formazione (sostenendo il relativo costo di iscrizione) ma non riesce a superare anche uno soltanto dei moduli in cui gli stessi sono suddivisi, è trattato, da un punto di vista sanzionatorio, allo stesso modo di chi omette di parteciparvi, il quale, peraltro, beneficia paradossalmente anche del vantaggio economico conseguente al mancato esborso della quota d’iscrizione ai corsi (o di re-iscrizione nell’ipotesi di mancato superamento dei test valutativi – v. infra).
4) Ci sembra anomalo, inoltre, che la quota di iscrizione, fissata in € 102 (comprensive dell’imposta di bollo), debba essere corrisposta ogniqualvolta il soggetto sia costretto a ripetere il corso a seguito del mancato superamento del test di valutazione, anche se riferito ad un solo modulo.
5) Quest’ultimo aspetto assume particolare rilevanza poiché i test di valutazione – effettuati mediante l’utilizzo di quiz a risposta multipla – contengono, spesso, delle opzioni di scelta simili o sovrapponibili, tali di indurre facilmente in errore l’esaminando e, inoltre, per come sono formulati, richiedono un livello medio/alto di scolarizzazione nonostante tale livello non rappresenti un requisito che deve necessariamente essere posseduto dalle figure professionali destinatarie dell’obbligo formativo (gestori di sale giochi, personale in esse operanti, esercenti che gestiscono apparecchi da gioco).
6) Ci riferiamo, in particolar modo, ai test riguardanti il disturbo di gioco d’azzardo, i quali si presentano come se la relativa attività didattica fosse stata impostata per la formazione del personale sanitario deputato al trattamento di tale patologia (che, in quanto tale, necessità di una conoscenza approfondita delle nozioni cliniche ad essa inerenti), piuttosto che a fornire, agli operatori di gioco, quelle nozioni di base necessarie al riconoscimento e alla dissuasione dei comportamenti patologici che si manifestano nel contesto degli ambienti di gioco.
CRITICITA’ DI ORDINE GIURIDICO
I. La previsione, contenuta nel Decreto Dirigenziale n. 788/2023 e nelle “Linee di indirizzo per la realizzazione del percorso formativo” (allegato “A” del suddetto decreto), non legando l’assolvimento dell’obbligo formativo alla mera partecipazione ai corsi di formazione ma al superamento dei test finali di valutazione istituisce, di fatto, un nuovo titolo abilitativo (rappresentato dall’obbligo di superamento di un esame) per l’esercizio dell’offerta di gioco lecito mediante apparecchi, ulteriore rispetto a quelli già previsti dalla normativa statale, contravvenendo al principio -ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale- secondo cui la materia dei requisiti di accesso alle professioni è di esclusiva pertinenza statale (cfr. Corte Costituzionale: sentenze nn. 300/2007; 93/2008; 212/2012; 98/2013).
II. In realtà, queste anomalie non riguarderebbero la Legge regionale n. 38/2019, la quale, infatti, non prevede che per l’assolvimento dell’obbligo formativo sia necessario il superamento di appositi test di valutazione. Ne discende che il Decreto Dirigenziale n. 788/2023 (e le “Linee di Indirizzo” ad esso allegate), subordinando l’adempimento di tale obbligo al superamento di un esame, ha travalicato il dettato normativo della Legge regionale.
Da una lettura sistematica della Legge regionale si evince chiaramente che l’obbligo riguarda la mera partecipazione ai corsi di formazione: infatti, l’art. 14, comma 3, della L.R. n. 38/2019, dopo aver stabilito le sanzioni per la “violazione dell’obbligo di formazione” aggiunge che <il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l’obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile>.
Il successivo comma 4 stabilisce che <in caso di inosservanza della diffida di cui al comma 3, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma 6 del R.D. 773/1931, fino all’assolvimento dell’obbligo formativo>.
Il fatto che il contenuto della diffida del Comune debba fare espresso riferimento, ai fini dell’adempimento all’obbligo di formazione, alla partecipazione alla prima offerta formativa disponibile (e non al superamento dei test di valutazione), toglie ogni dubbio sul fatto che il Decreto Dirigenziale n. 788/2023, legando invece l’assolvimento di tale obbligo al superamento dei test di valutazione, abbia travalicato il dettato della citata disposizione primaria regionale.
III. Il Decreto Direttoriale n. 788/2023 (il quale, per l’appunto, lega l’adempimento dell’obbligo formativo al superamento dei test di valutazione) determina l’irragionevole effetto di porre sullo stesso piano, dal punto di vista sanzionatorio, chi omette di partecipare ai corsi (violando la legge regionale) con chi, invece, pur partecipandovi regolarmente (rispettando il relativo obbligo legislativo) non riesce a superare i test di valutazione. È del tutto evidente che tale irrazionale equiparazione, alla quale si aggiunge il paradosso che chi omette di partecipare ai corsi beneficia anche del mancato pagamento dei costi di iscrizione, rappresenta un grave vulnus dal punto di vista della ragionevolezza dell’azione amministrativa.
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AZIONI CONSEGUENTI A TUTELA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE
Le suddette argomentazioni di ordine giuridico, pur non potendo più essere fatte valere in sede di giurisdizione amministrativa, verranno fornite ai nostri iscritti al fine di consentirgli di utilizzarle, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, in sede di impugnazione delle sanzioni amministrative eventualmente irrogate a soggetti che, pur avendo regolarmente frequentato i corsi di formazione, non abbiano ottenuto il relativo attestato a causa del mancato superamento dei test di valutazione.
LA NOSTRA RICHIESTA
In ogni caso, la nostra associazione, da sempre propensa al dialogo costruttivo con le istituzioni piuttosto che a risolvere i problemi in ambito giudiziario , auspica che l’Amministrazione regionale riveda la vigente disciplina in materia, stabilendo che l’assolvimento dell’obbligo formativo, di cui agli artt. 4, comma 1, lettera g) e 14, commi 3 e 4 della Legge regionale n. 38/2019, venga attestato a seguito della mera partecipazione ai corsi di formazione istituiti dalla Regione, senza che, a tal fine, sia necessario anche il superamento di uno o più esami. Al fine di approfondire al meglio la questione e ricercare una soluzione equilibrata, ci rendiamo fin d’ora disponibili per un incontro. RingraziandoVi per l’attenzione accordataci, restiamo in attesa di un cortese riscontro.
Cordiali saluti
Il Presidente As.Tro – Confindustria SIT
Massimiliano Pucci