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CU/2015: lunedì 21 settembre 2015 ultimo giorno per invii e correzioni

Come già precedentemente pubblicato sul nostro sito lunedì prossimo (21 settembre 2015) scade l’ultimo giorno utile per poter adempiere all’inoltro delle certificazioni uniche e del 770/2015.

A tal proposito, si ricorda che la proroga al 21 settembre 2015 del modello 770/2015 (sia ordinario che semplificato), disposto dal Dpcm del 28 luglio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2015, fa automaticamente slittare anche la Certificazione Unica alla suddetta data. Ciò in conseguenza del fatto che la Circolare n. 6/2015 dell’AdE, in risposta alle FAQ proposte dagli operatori del settore, ha esplicitato che il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche – per il solo anno 2015 - è lo stesso del modello 770/2015 Semplificato.

Nel precedente articolo c’eravamo concentrati principalmente sulle disposizioni per il 770/2015 cogliamo ora l’occasione per approfondire invece la normativa per l’invio delle Certificazioni Uniche.

Le Certificazioni da inviare sono quelle che riguardano i redditi erogati per attività di lavoro autonomo corrisposti ai titolari di partita Iva e i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto. Al contrario, i redditi di lavoro autonomo occasionale, potendo confluire nella precompilata, dovevano essere trasmesse entro il termine ordinario del 9 marzo 2015. Stesso discorso vale per le certificazioni che hanno a oggetto i diritti d’autore e dell’inventore (opere dell’ingegno), le partecipazioni agli utili degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i redditi diversi derivanti dall’assunzione degli obblighi di fare, non fare e permettere.

La proroga del modello 770 pertanto si riversa inevitabilmente sulle Certificazione Uniche, e in particolare su quelle contenenti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per i contratti di appalto. In altre parole, si tratta delle CU che non contengono redditi da dichiarare con il modello 730.

Dunque, gli effetti principali della suddetta proroga sono due:

1. differimento al 21 settembre delle CU che non contengono redditi da dichiarare con il modello 730. Entro tale termine è possibile regolarizzare anche l'infedele presentazione dei modelli dei sostituti dell'anno precedente (2013), l'omessa esecuzione delle ritenute del 2014 e l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel corso del periodo d'imposta scorso (2014), utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo.

Possono essere sanate, con il medesimo istituto anche le violazioni commesse nel 2013, con la riduzione delle sanzioni a 1/7 del minimo (lett. b-bis, comma 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997), e quelle riferibili alle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo (lett. b-ter, comma 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997);

2. possibilità di poter regolarizzare, entro il 21 settembre 2015, l'omessa presentazione dei modelli 770/2015 (semplificato e/o ordinario).

Il 21 settembre 2015 pertanto scade il termine per procedere alle correzioni di eventuali errori commessi nelle Certificazioni Uniche relative a categorie reddituali non dichiarabili mediante il modello 730 (redditi di lavoro autonomo, provvigioni, ecc.), corrisposti dai sostituti d’imposta nel 2014.

Correzione CU

Iniziamo col dire che qualora si dovesse procedere alla correzione di una CU già inviata, si dovrà spedire direttamente un nuovo modello sostitutivo e/o di annullamento con l’elaborazione di una nuova attestazione che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente. Non è infatti possibile integrare o eliminare direttamente i dati di una certificazione già presente e la nuova fornitura sostituisce integralmente la precedente.

Al riguardo, è bene specificare che in caso di una CU errata riferibile all’interno di una fornitura contenete altre certificazioni, basta semplicemente procedere all’invio sostitutivo della sola attestazione errata. Infatti, non è necessario in tal caso procedere prima con l’annullamento della certificazione e poi con l’invio di un nuovo modello.

Sostituzione CU

L’Agenzia delle Entrate nelle Faq del 6 marzo scorso detta le modalità attraverso le quali procedere alla sostituzione di una Certificazione errata. In tal caso, gli step da seguire sono i seguenti:

• barrare la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio;

• compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche dei dati fiscali;

• impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record “D” della CU che si intende sostituire;

• riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record “D” il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.

ul punto, è bene tenere presente che nel caso in cui nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della certificazione unica.

Annullamento CU

Differente è invece il procedimento di annullamento di una o più certificazioni presenti all’interno di una fornitura. In quest’ultimo caso, bisogna procedere come segue:

• barrare la casella “Annullamento” posta in alto nel frontespizio del modello;

• compilare una nuova certificazione riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;

• impostare con il valore “A” il campo 9 della parte fissa del record “D” della certificazione unica che si intende annullare;

• riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record “D” il protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende annullare.

In questo caso i record “G” e “H” non devono essere riportati. A seguito dell’annullamento l’utente potrà inviare nuovamente la certificazione corretta o integrata nel suo contenuto.

Attenzione, se nella stessa fornitura telematica sono presenti sia Certificazioni da annullare che Certificazioni da sostituire, si dovrà barrare sia la casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”.

Aspetto sanzionatorio

L’importanza dell’adempimento è ancora più accentuato se guardiamo alle sanzioni, pari a 100 euro, a carico del sostituto d’imposta in caso di errata o omessa trasmissione delle CU. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 ha chiarito che i sostituti d’imposta potevano effettuare correzioni nella trasmissione delle CU, senza incorrere nella suddetta per ogni CU (errata, incompleta o omessa) di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2014, nella sola ipotesi, in cui ritrasmettevano una nuova CU entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista.

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