D.L. 148/2017: novità per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
- astro trattenimento
- 5 dic 2017
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Con la conversione in Legge del D.L. n. 148/2017 (cd. "Decreto fiscale") collegato alla Manovra di bilancio per il 2018 l'art 1-ter stabilisce una serie di semplificazioni per l'invio periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) 1) per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti passivi Iva che hanno erroneamente trasmesso i dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 viene prevista la disapplicazione delle sanzioni previste dalla legge (cfr articolo 11, commi 1 e 2-bis, Dlgs 471/1997) a condizione che le comunicazioni siano eseguite correttamente entro il 28 febbraio 2018. 2) viene inoltre introdotta la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, limitando i dati da inviare alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (ovvero, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, al codice fiscale), alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura. 3) In luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo (cfr articolo 6, comma 1, Dpr 695/1996). In tal caso, i dati da trasmettere comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata 4) Le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali 5) Vengono esonerati dalla comunicazione anche i produttori agricoli con un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (cfr articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972). Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.