Decreto Salva Italia: il limite all’uso del contante a 1.000 euro impatta sulle aziende del gioco
- astro trattenimento
- 14 dic 2011
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Con il DL201/2011 "Decreto Salva Italia" il governo Monti ha ridotto ulteriormente il trasferimento di denaro in contanti tra soggetti diversi portando a 9.999 euro il limite consentito per l’uso di carta moneta. A partire dal 6 dicembre 2011 (data di pubblicazione in G.U.del suddetto DL 201/2011), è quindi vietato il trasferimento di denaro contante (o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori, alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il DL 201/2011 ha, quindi, disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all’utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell’ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all’evasione fiscale.
Analoghi limiti valgono per gli assegni trasferibili. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare quindi non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro. Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011.
Tale disciplina ha un impatto rilevante anche sulle aziende del settore del gioco che pertanto in mancanza di una disposizione o di chiarimenti ufficiali specifici in materia di raccolta delle giocate si trovano a questo punto a dover verificare le proprie procedure di incasso e pagamento in particolar modo nei rapporti intercorrenti con gli esercenti. Frequente è infatti la fattispecie che al momento dell’apertura dell’apparecchio da gioco l’importo estratto superi i 1.000 euro ma nessun problema si pone per il gestore nel prelevare detto importo e versarlo poi sul proprio c/c.
Problematica è invece la procedura del consegna da parte del gestore della quota di spettanza all’esercente. Fermo restando la correttezza fiscale delle varie procedure di contabilizzazione utilizzate, occorre comunque verificare il processo contabile anche alla luce di tale disposizione antiriciclaggio per verificarne la correttezza.A tal proposito è d’uopo far riferimento almeno alla procedura apparentemente più utilizzata dai gestori, che è quella di fare emettere e far sottoscrivere all’esercente fattura IVA esente e/o ricevuta e corrispondere in contanti l’importo dovuto.
Tale procedura, ci preme far presente, nel caso che l’importo da corrispondere sia superiore o uguale a 1.000 euro, può esporre il gestore alla violazione della suddetta normativa antiriciclaggio in caso di verifica; pertanto si consiglia di non effettuare tale pagamento in contanti ma di procedere al pagamento a mezzo assegno non trasferibile o bonifico in attesa che emerga un auspicabile chiarimento da parte del Ministero e di cui AS.TRO si farà promotore.
Evidenziamo a tal proposito le sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa sull’antiriciclaggio
Sanzioni
La violazione della disposizione in esame implica, ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
Ai sensi dell’art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/2007, tuttavia la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione fino a 3 volte superiore all’importo trasferito.
È tuttavia opportuno ricordare che la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze, ha precisato nel caso di operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti, non concretizzano automaticamente una violazione.
Resta da verificare, infine, se, al pari di quanto accaduto in occasione dei precedenti abbassamenti dei limiti all’utilizzo del denaro contante, in sede di conversione in legge del DL 201/2011 sarà prevista un’esenzione per le violazioni commesse nell’immediatezza dell’entrata in vigore (disposta con decorrenza immediata) e comprese tra 1.000 e 2.500 euro.