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Decreto semplificazioni 2012: deroga al limite di 1.000 euro per l’uso del contante per i turisti stranieri

Con il D.L. 16/2012 (art. 3, commi 1-2) viene disciplinato che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso le imprese italiane che operano nel settore del commercio al minuto dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi UE ovvero dello SEE, residenti al di fuori del territorio dello Stato non trovano applicazione le disposizioni in materia di limiti all’uso del contante (soglia attualmente fissata a 1.000 euro). La deroga opera solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio provvede, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, ad acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonché apposita autocertificazione attestante che quest’ultimo non è cittadino italiano, né cittadino di uno dei Paesi UE o dello SEE e che ha residenza fuori del territorio dello Stato. Inoltre, lo stesso cedente o il prestatore, per non incorrere nella violazione dell’obbligo, deve versare nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario e consegnare all’operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o ricevuta fiscale/ scontrino emesso. I contribuenti che intendono fruire di questa deroga devono effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Sempre in materia di limitazioni all’utilizzo di contanti, l’art. 8 comma 7 del DL n. 16/2012 modifica anche l’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007. Viene infatti precisato che, in presenza di violazioni all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” o dei libretti al portatore, occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari del Decreto (e, quindi, anche da parte dei liberi professionisti), ma anche una segnalazione alla Guardia di Finanza e non più all’Agenzia delle Entrate; sarà, poi, la Guardia di Finanza a darne tempestiva comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento. Il Legislatore, tuttavia, non ha precisato su chi concretamente ricada l’onere di effettuare la segnalazione alla Guardia di Finanza. Analogamente a quanto accadeva in relazione alla precedente formulazione, infatti, non è chiaro se i soggetti obbligati debbano limitarsi a comunicare la violazione alla sola Ragioneria territoriale dello Stato (che opererà poi la segnalazione alla Guardia di Finanza) ovvero se gli stessi debbano effettuare la comunicazione sia alla Ragioneria territoriale dello Stato che alla Guardia di Finanza.

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