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Decreto semplificazioni in vigore dal 02/03/2012: liquidazione e scioglimento delle società di capitali

Con le modifiche apportate dal decreto semplificazioni (D.L. 16/2012 -art. 2, comma 5) in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali si vuole allineare la disciplina fiscale a quella civilistica. In particolare, viene previsto che i termini di presentazione della dichiarazione, relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, decorrono dalla data delle iscrizioni (proceduralmente necessarie per la liquidazione societaria) previsti dagli articoli 2484 e 2485 c.c. o, se si tratta di imprese individuali, dalla data indicata nella dichiarazione di variazione ai fini IVA (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998). Per quanto riguarda, invece, gli effetti fiscali della revoca della liquidazione (ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.), si prevede che se gli effetti (anche ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.) si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione (art. 5, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 322/1998) o della dichiarazione relativa ai periodi d’imposta successivi (art. 5, comma 3 D.P.R. n. 322/1998) il liquidatore, o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle suddette dichiarazioni già presentate prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.

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