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Definizione agevolata liti pendenti: pubblicato il modello e le istruzioni per la domanda da inviare entro il 31 maggio 2019

Con Provvedimento 18 febbraio 2019, n. 39209, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018; con la stessa possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Il modulo è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Utilizzabili anche i modelli reperibili su altri siti purché rispettino le indicazioni stabilite nel provvedimento stesso. In particolare, la norma agevolativa consente di chiudere le controversie con il Fisco evitando sanzioni e interessi, a patto che l’atto introduttivo del primo grado di giudizio sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data della domanda di definizione agevolata, non sia stata già emessa pronuncia definitiva (vedi “Pace fiscale e vertenze tributarie: ok alla definizione agevolata”). Il modello è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dalle sezioni utili a identificare il richiedente e la controversia oggetto della definizione, l’atto impugnato, la somma dovuta in base agli scaglioni previsti dalla speciale disciplina, e le modalità di pagamento. In particolare, viene precisato che: - la domanda deve essere presentata: - per ciascuna controversia tributaria autonoma; - in modalità telematica entro il 31 maggio 2019; - l’importo dovuto non è compensabile con eventuali crediti; - il pagamento può essere effettuato: - in unica soluzione tramite Mod. F24 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 1.000,00; - ratealmente (massimo 20 rate trimestrali con interessi) per importi superiori ad euro 1.000,00. Per far pace con Fisco usufruendo della procedura agevolativa, c’è tempo fino al 31 maggio 2019. A ogni controversia, stabilisce il provvedimento, deve essere “dedicato” un distinto modello, che è esente dall’imposta di bollo. La presentazione deve avvenire in via telematica. A occuparsene può essere direttamente il contribuente abilitato ai servizi dell’Agenzia oppure un incaricato autorizzato (che deve essere messo nelle condizioni di operare entro il 31 maggio 2019); altra via possibile è la consegna della domanda presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Con una successiva comunicazione l’Agenzia delle entrate renderà nota la data di attivazione del servizio di compilazione e trasmissione dei modelli tramite Entratel o Fisconline. Il richiedente deve conservare la domanda fino all’estinzione definitiva della controversia insieme alle ricevute dei versamenti effettuati sia in pendenza di giudizio che a seguito della procedura agevolativa e alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 1, comma 4, Dl 148/2017 – “rottamazione-bis”), nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi. Il pagamento è in un’unica soluzione, se la somma dovuta non supera i 1.000 euro; per gli importi superiori, è possibile frazionare fino a un massimo di venti rate trimestrali con scadenze 31 maggio (la prima è il 31 maggio 2019), 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio. Per le scadenze successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 e fino alla data del pagamento. Devono essere effettuati versamenti distinti per ciascuna definizione utilizzando il modello F24. La somma non è compensabile con eventuali crediti vantati. I relativi codici tributi saranno istituiti con separata risoluzione. La procedura agevolativa si perfeziona soltanto con la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo totale o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata ai sensi della disciplina della “rottamazione-bis”, il perfezionamento è subordinato anche al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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