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Definizione agevolata ruoli e cartelle di pagamento: si avvicina il termine del 28 febbraio 2014

Si avvicina il termine del 28 febbraio 2014 per la richiesta di definizione agevolata dei ruoli: entro questa data, infatti, i contribuenti dovranno versare integralmente gli importi dovuti per vedersi “stralciare” gli interessi di mora o di ritardata iscrizione maturati. Più precisamente, è prevista la possibilità di non versare gli interessi per ritardata iscrizione, che decorrono dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione alla data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, e gli interessi di mora, relativi al tardivo pagamento degli importi iscritti a ruolo. Tuttavia, mentre nel caso delle entrate erariali come l’Irpef e l’Iva, è possibile beneficiare dell’integrale stralcio degli interessi,per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada, lo stralcio è limitato ai soli interessi di mora. Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. I dubbi ancora irrisolti Nonostante il comunicato stampa appositamente emanato dall’agente della riscossione e gli interventi di Equitalia durante l’ultimo incontro con Telefisco 2014, rimangono però alcuni dubbi in merito all’applicabilità del tributo, i quali contribuiscono ad alimentare quell’aura di dubbio che circonda la nuova previsione. Un ulteriore aspetto al quale non sembra facile dare una risposta riguarda la possibilità di chiedere la definizione agevolata con riferimento ai ruoli formati dalle Dogane e dai Monopoli. Dall’analisi letterale, tali ruoli andrebbero esclusi dalla possibilità di definizione agevolata, in quanto la norma espressamente richiama soltanto gli art. 20 e 30 del D.P.R. n. 602/73, mentre per gli interessi relativi ai diritti doganali è prevista un’apposita disciplina nell’art. 86 del D.P.R. n. 43/1973. Tuttavia, se si volesse aderire a tale interpretazione apparirebbe completamente fuori luogo il richiamo dell’Agenzia delle Dogane tra gli enti creditori per i quali è possibile accedere alla definizione agevolata. La possibilità concessa ai contribuenti con riferimento alla rottamazione delle cartelle si pone, quindi, ancora una volta come poco chiara, e ciò rappresenta un grandissimo limite, soprattutto ove si consideri il piccolissimo lasso di tempo concesso ai contribuenti per poter accedere al beneficio in oggetto. Abbiamo avuto modo già di vedere quelli che sono stati i chiarimenti forniti da Equitalia in occasione dell’ultimo Telefisco. Si vogliono tuttavia richiamare di seguito alcuni importantissimi chiarimenti, al fine di poter correttamente guidare il contribuente verso questa scelta, che è irrevocabile. Merita infatti di essere ricordato che: - il pagamento integrale di una cartella impugnata fa cessare la materia del contendere; - è possibile richiedere la definizione agevolata delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio, ma nel caso in cui il contribuente risulti essere successivamente vittorioso non è possibile richiedere il rimborso delle somme. La scelta di aderire alla definizione agevolata dei ruoli viene infatti considerata definitiva e immodificabile. Fonte: Fiscal Focus

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