Definizione delle liti pendenti 2011: entro il 30 settembre 2012 gli uffici devono notificare il diniego di condono oppure
- astro trattenimento
- 17 set 2012
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L’art. 39, comma 12, del DL 98/2011 aveva introdotto una definizione delle liti pendenti al 31 dicembre 2011, circoscritta ai processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro. I versamenti andavano eseguiti entro il 2 aprile 2012, ed entro la medesima data doveva essere inviata la domanda di definizione. Per ciò che concerne i termini processuali, tutte le liti potenzialmente definibili sono state sospese sino allo scorso 30 giugno, mentre quelle interessate dalla definizione sono ulteriormente sospese fino al 30 settembre. Oltre a ciò, entro lo scorso 15 luglio gli uffici finanziari avrebbero dovuto produrre alle segreterie della Commissione tributaria l’elenco delle liti per le quali è stata presentata la domanda di definizione. Il 30 settembre 2012 è l’ultima data in cui gli uffici possono rendere noti gli “esiti” della definizione: l’art. 39 del DL 98/2011, infatti, sancisce che entro tale data occorre notificare il diniego di condono o depositare la certificazione di regolarità della lite. Successivamente, se la regolarità della lite è certificata, la Commissione tributaria dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese processuali che restano a carico della parte che le ha sostenute (art. 46 del DLgs. 546/92); se, invece, sopravviene il diniego di definizione, ci sarà il cosiddetto “contenzioso da condono”, che crea, come si vedrà in successivi interventi, più problemi di quanti il Legislatore avesse inteso risolvere, introducendo la sanatoria delle “liti minori”. Come affermazione di carattere generale, il giudice, per dichiarare l’estinzione, deve aver prima visionato la certificazione di regolarità depositata dall’Ufficio, anche se, a nostro avviso, se detta certificazione non venisse prodotta né venisse notificato il diniego di condono, a ciò potrà supplire il contribuente producendo copia del modello F24 e della domanda di definizione. Quid iuris nel caso di definizione intervenuta nelle more del termine per l’appello o, peggio, per la riassunzione in rinvio? Si premette che, una volta che il contribuente abbia versato e inviato la domanda nei termini, e in assenza di diniego di condono, la definizione non può che ritenersi perfezionata, ma il difensore, per prudenza, può sempre sentire la necessità di “prendere possesso” della dichiarazione giudiziale di estinzione del giudizio. L’unico modo sembra essere quello di rivolgersi al giudice che sarebbe stato competente per l’appello o il rinvio, siccome non è immaginabile che sia possibile chiedere di dichiarare l’estinzione al giudice a quo, il quale, avendo già pubblicato la sentenza, si è in via definitiva “spogliato” della causa. Allora, sembra potersi affermare che si debba proporre un appello o un atto di riassunzione in rinvio al solo scopo di consentire al giudice di dichiarare l’estinzione del processo. Il discorso è più sentito per il giudizio di rinvio, la cui mancata riassunzione, salvo il “giudicato interno”, comporta l’estinzione di tutto il processo e la “cristallizzazione” della pretesa. Il DL 98/2011, per ciò che concerne il sindacato giudiziale sul diniego di condono, rinvia all’art. 16 della L. 289/2002, quindi, sebbene ciò necessariamente allarmi coloro che, già nel 2002, avevano avuto necessità di “scontrarsi” con tale dettato normativo, non può che applicarsi il comma 8 del richiamato articolo. Ne consegue che: - se il diniego di condono viene notificato quando la lite principale pende all’interno di un grado di giudizio, occorre proporre ricorso presso il giudice in cui pende la lite; - se il diniego di condono interviene nelle more dei termini per impugnare la sentenza, esso può essere impugnato unitamente alla sentenza entro sessanta giorni dalla sua notifica. Su parte degli innumerevoli problemi che tale formulazione normativa è destinata a cagionare si dedicherà un apposito intervento. È opportuno ricordare che, secondo la sentenza n. 24910 del 2008 della Corte di Cassazione, il termine ultimo per la notifica del diniego di condono è ordinatorio e non perentorio: ad esempio, l’atto notificato a novembre 2012, per questo solo motivo, difficilmente potrà essere annullato. Poi, è importante rammentare che, in merito alla definizione delle liti pendenti, non esiste alcun profilo di discrezionalità, né tecnica né amministrativa, quindi se sussistono i presupposti ricavabili dal combinato disposto degli artt. 39, comma 12 del DL 98/2011 e 16 della L. 289/2002, la definizione non può essere negata. Ciò induce ad affermare che la sanatoria possa essere disconosciuta, ad esempio, in quanto il valore della lite era superiore a 20.000 euro, oppure, e questo era un caso frequente nel 2002, siccome la lite riguardava un atto non condonabile come la cartella di pagamento scaturente da semplici omessi versamenti. Un ulteriore motivo può essere il mancato rispetto del termine per i versamenti e per l’invio della domanda di definizione, adempimenti che andavano effettuati entro lo scorso 2 aprile. Tanto premesso, vi è un altro problema che il difensore potrebbe porsi: il valore della lite, nel caso del diniego di condono, sarà sempre e necessariamente inferiore a 20.000 euro, quindi occorre notificare il reclamo? La risposta sarebbe senz’altro negativa ove si ritenesse trattarsi di provvedimento privo di valore, ma questo potrebbe essere desunto dalle somme versate per beneficiare della sanatoria. In coerenza con quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 2012 al par. 5.2, si ritiene che tali processi non siano reclamabili. Dal punto di vista tecnico, il procedimento indicato dall’art. 17-bis del DLgs. 546/92 mal si concilia con quanto sostenuto dall’art. 16, comma 8, della L. 289/2002, che, come si vedrà nel successivo intervento, può imporre al contribuente di ricorrere contro il diniego di condono addirittura direttamente in Corte di Cassazione. Fonte: Eutekne

