top of page

Dichiarazioni di intento 2015 in dogana con utilizzo del plafond

L’Agenzia delle Entrate ha modificato le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni di intento, riferite al modello approvato il 12 dicembre 2014 sulla base della disciplina di cui al decreto “semplificazioni” (art. 20 del DLgs. 175/2014). Le nuove istruzioni recepiscono il contenuto della risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate ha consentito la presentazione di un’unica dichiarazione di intento in Dogana con riferimento a diverse operazioni doganali, fino a concorrenza del plafond utilizzabile. A seguito della suddetta risoluzione, anche per le importazioni (come già per gli acquisti di beni e servizi da soggetti nazionali), l’operatore può compilare tanto il campo 1 quanto il campo 2 della dichiarazione di intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente al plafond IVA che presume di utilizzare per effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) nel periodo di riferimento. Nonostante l’avvenuta modifica alle istruzioni, l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 46452 di ieri, ha affermato che non sono ancora disponibili le procedure da utilizzare in Dogana per le dichiarazioni di intento con riferimento a più importazioni. L’Agenzia delle Dogane diramerà una nota successiva con la quale comunicherà la data a partire dalla quale saranno in esercizio le suddette procedure per l’utilizzo della dichiarazione di intento valida per più operazioni. Con la stessa nota, le Dogane dirameranno le istruzioni relative all’attivazione dei controlli bloccanti che consentiranno la dispensa dalla consegna in Dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento, già trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate. In attesa dell’attivazione delle menzionate procedure, finalizzate a consentire la presentazione di dichiarazioni di intento relative a più importazioni, l’Agenzia delle Dogane rende noto che, a partire da oggi, 21 aprile 2015, sono attivati controlli bloccanti qualora nella dichiarazione di importazione non siano correttamente indicati i singoli che la compongono, con riferimento a ciascuna dichiarazione di intento corrispondente. Questo in considerazione del fatto che l’Agenzia ha riscontrato un’altissima percentuale di errori, da parte degli importatori, nel riportare gli estremi delle dichiarazioni di intento e del fatto che la corretta indicazione di tali estremi costituisce requisito imprescindibile per i controlli incrociati con la banca dati delle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate. Per cui, l’Agenzia comunica che, fino a quando non si ridurrà la percentuale di errori di compilazione, non sarà consentito l’utilizzo in dogana delle lettere di intento per più operazioni. La corretta compilazione della casella 44 del DAU (“Documenti presentati/Certificati”), alla luce delle nuove modalità di trasmissione delle lettere di intento, è stata diffusa con la nota dell’Agenzia delle Dogane n. 17631 dell’11 febbraio 2015. In particolare, per quanto concerne l’importo dell’operazione per la quale è stata presentata la lettera di intento, l’importatore dovrà indicare un “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA, tenendo conto prudenzialmente, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile. Difatti, solo a conclusione dell’operazione doganale, può essere determinato l’importo esatto della base imponibile IVA della merce da importare: a norma dell’art. 69 del DPR 633/72 concorrono a determinare tale importo, oltre al valore di fattura, i dazi, l’assicurazione e il trasporto della merce a destino (elementi che non sono noti al momento di presentazione della lettera di intento). Fonte: Eutekne

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page