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Dipendente licenziato per la mancata emissione dello scontrino

Secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi legittimo il licenziamento nei confronti del cassiere che non batte lo scontrino, in quanto si presume che abbia intascato i soldi, a nulla rilevando il mancato rinvenimento delle somme nella sua disponibilità. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 26599 del 9 novembre 2017, ha confermato che il recesso datoriale è giustificato dalla gravità della condotta del lavoratore, risultando irrilevanti la mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato e la modesta entità delle somme riscosse e non registrate.

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