top of page

Diritto annuale CCIAA 2017: ravvedimento per mancato pagamento della maggiorazione

Con Nota 20 settembre 2017, n. 381121, così come modificata dalla Nota 26 settembre 2017, n. 399466, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del diritto annuale, sulla base di quanto previsto dal Decreto MISE 22 maggio 2017. In particolare il MISE, ha chiarito che: - le imprese che hanno provveduto entro il 28 giugno 2017 al pagamento del diritto annuale senza la maggiorazione, possono effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione. Tale possibilità non deve essere intesa come proroga dei termini di versamento e pertanto restano immutati i termini di ravvedimento ad oggi vigenti; - le imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari, in mancanza di specifico ravvedimento operoso, saranno sanzionate sull’intero importo dovuto del diritto per il 2017; - le imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017 e che alla data del 1° dicembre 2017 hanno omesso il versamento della maggiorazione, potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione per il 2017 con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.M. n. 54/2005. In mancanza di tale ravvedimento verranno applicate le previste sanzioni.

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page