top of page

Diritto camerale 2014: proroga per i contribuenti soggetti agli studi di settore

Prorogato i termine per il pagamento del diritto annuale camerale dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti – senza la maggiorazione dello 0,40% - derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A prevederlo è il D.P.C.M. 13 giugno 2014, recante “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014. Il differimento - preannunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Comunicato Stampa n. 144 del 14 giugno 2014 – riguarda tutti i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore. I soggetti di cui sopra pertanto potranno effettuare il versamento del diritto annuale 2014 dovuto alla Camera di Commercio: • entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione; • dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le imprese che non rientrano nelle suddette casistiche viene confermata la scadenza del 16 giugno 2014, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%. Si ricorda che le tariffe del diritto annuale non subiscono variazioni rispetto allo scorso anno; infatti, in base al testo dell’art. 18 della Legge n. 580/1993, come modificato dall’art. 1, comma 19, del Decreto Legislativo n. 23/2010, il decreto che fissa le misure del diritto annuale non deve più essere emanato annualmente, ma solo in caso di aggiornamento degli importi. A tal proposito per il 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 201237 del 5/12/2013, ha precisato che non sono disposti aggiornamenti e restano pienamente valide le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal Decreto interministeriale 21 aprile 2011. Il pagamento va effettuato con modello F24 telematico, come previsto dall'art. 37, comma 49 del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto, n. 248, e in conformità a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 30 del 29/09/2006). Tra le deroghe previste, che consentono di utilizzare ancora il modello F24 cartaceo, vanno segnalate le seguenti: contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti eredi di titolari di partita IVA; agricoltori esonerati a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/72 (produttori agricoli, titolari di partita IVA, con un volume di affari non superiore ad euro 7.000,00); cessazione di partita IVA. Fonte Fiscal Focus

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page