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💥“DISTANZIOMETRO IN EMILIA-ROMAGNA, IL GIUDICE DI PACE ANNULLA L’ORDINANZA: IL SUBENTRO NON È NUOVA INSTALLAZIONE” A CURA DELL’AVV. FILIPPO BOCCIOLETTI (AS.TRO)

Le motivazioni depositate il 30 maggio confermano integralmente la tesi della difesa: il subentro del concessionario non può essere considerato nuova installazione.


La società, difesa dall’avv. Filippo Boccioletti del Foro di Bologna amministrativista esperto in concessioni pubbliche, Consulente As.tro, aveva già potuto mantenere attivi i propri apparecchi da intrattenimento (AWP) nei locali di Rio Saliceto, prima grazie alla sospensione dell’ordinanza comunale ottenuta nel 2024, e poi con l’annullamento del provvedimento disposto all’esito dell’udienza del 12 marzo scorso.

Il 30 maggio sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 261/2025, che confermano le argomentazioni della difesa; al centro della decisione, il chiarimento definitivo su un nodo interpretativo cruciale: la circostanza che vi sia stato un trasferimento tra concessionari [nel caso di specie uno dei due è leader a livello mondiale]… comporta un trasferimento della titolarità del nulla osta ed una cessione del contratto tra l’esercente ed il concessionario, ma non può essere considerata “nuova installazione”, che, come detto, è tassativamente prevista dalla legge”.

Secondo quanto stabilito dal giudice di Pace, l’ordinanza comunale si fondava su un’errata interpretazione della nozione di “nuova installazione”, come definita dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013.

Il giudice richiama infatti l’art. 6, comma 2-ter della legge regionale, che identifica come nuove installazioni solo i casi di “a) rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario [...], b) stipulazione di nuovo contratto [...] in caso di rescissione o risoluzione, c) installazione in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività".

La casistica appena menzionata, rileva la pronuncia in commento, “non include il caso di subentro”.

La sentenza respinge altresì la tesi difensiva tardivamente introdotta dal Comune, secondo cui gli apparecchi sarebbero stati fisicamente diversi da quelli precedenti.

Sotto il profilo economico, l’annullamento dell’ordinanza ha comportato non solo la riattivazione degli apparecchi, ma anche l’esonero della società dal pagamento della sanzione pecuniaria inizialmente comminata: nulla dovrà essere corrisposto al Comune.

Un esito che, come commenta l’Avv. Boccioletti, “riconosce il corretto significato della normativa regionale e ristabilisce il diritto dell’impresa a proseguire la propria attività in assenza di una reale violazione e che segna un punto importante a favore di tutta la filiera del gioco lecito nel nord Italia”.




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