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Distributori automatici: dal 1/01/2017 obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Con il provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche di adeguamento dei distributori automatici (detti anche “vending machine”), in vista dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’anagrafe tributaria dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2017, per i soggetti che svolgono l’attività di erogazione di beni e servizi mediante detti distributori automatici. In primo luogo è previsto il censimento e la fiscalizzazione degli apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente previo pagamento di un corrispettivo (distributori automatici o vending machine). A tal fine, le imprese che gestiscono i distributori automatici devono comunicare la matricola identificativa dell’apparecchio all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro la data di messa in servizio dello stesso, ovvero, per quelli attualmente già in esercizio, entro il 30 luglio 2016, indicando anche la loro geolocalizzazione (latitudine e longitudine della posizione geografica del distributore). Al termine della procedura di censimento, viene rilasciata un’etichetta QRCODE per ogni apparecchio registrato, che contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore. Qualora una vending machine dovesse risultare priva di tale etichetta, qualunque utente può segnalare l’irregolarità ad un apposito numero di telefono o indirizzo mail dell’Agenzia delle Entrate. Ciascun distributore automatico o sistema di gestione multiplo (multicassa) dovrà essere adeguato tecnicamente in modo da memorizzare e trasmettere le seguenti informazioni: - Elementi identificativi del dispositivo di provenienza dei dati trasmessi (tipologia, numero identificativo, latitudine e longitudine della posizione geografica dell’apparecchio); - Eventuale periodo di inattività dell’apparecchio (data e ora iniziali, data e ora finali, e causa di interruzione dell’attività); - Data e ora della rilevazione dei corrispettivi; - Dati contabili e fiscali delle operazioni riferite al periodo di rilevazione dei corrispettivi, riepilogati per aliquota IVA o natura dell’operazione (Base imponibile, IVA, eventuali informazioni riguardanti la ventilazione, i resi e gli scontrini annullati); - Valore totale dei beni venduti nel periodo di rilevazione dei corrispettivi, distinto tra vendite per contanti e vendite con forme diverse; - Ammontare totale incassato nel periodo di rilevazione dei corrispettivi, distinto tra vendite per contanti e vendite con forme diverse. Al fine di non incidere negativamente sull’attività delle imprese e sul funzionamento dei distributori automatici è prevista una fase transitoria, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, durante la quale le imprese devono provvedere all’adeguamento dei distributori in loro possesso o alla loro sostituzione, al fine di tenere in esercizio distributori che rispondano alle regole tecniche di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nel rispetto degli standard minimi di garanzia di sicurezza e autenticità dei dati memorizzati e trasmessi. Durante tale fase transitoria, i dati suindicati devono essere conservati, anche elettronicamente, unitamente ad ogni altro elemento informativo ad essi riconducibile, e trasmessi in via telematica utilizzando un apposito servizio web messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi deve essere effettuata esclusivamente utilizzando un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia stessa (si tratta di un dispositivo, dotato di connettività, in grado di leggere, acquisire e trasmettere, in uno specifico formato, i dati contenuti nei sistemi di gestione delle vending machine). La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni, con il rilascio di un’apposita ricevuta resa disponibile per via telematica contestualmente alla trasmissione del file. In caso di scarto della trasmissione viene comunque rilasciata una ricevuta che attesta il motivo di scarto del file. In tale ipotesi la trasmissione del file corretto deve essere effettuata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

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