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DURC 2012: per i contratti pubblici durata ampliata a 180 giorni

Gli adempimenti burocratici, quando diventano un inutile “fardello formale” a carico delle imprese, senza un’effettiva utilità sul piano sostanziale, sono causa di costi e di dispendio di tempo e sottraggono risorse che potrebbero essere utilizzate per migliorare la produttività e la competitività (soprattutto nell’attuale periodo di crisi), nonché il grado di tutela dei lavoratori. Sembrerebbe essere questa la filosofia che ha “ispirato” l’intervento del “pacchetto semplificazioni” – approvato ieri dal Governo, nella forma del disegno di legge – in materia di sicurezza del lavoro. “Più sicurezza e meno carte”, si legge nella nota diffusa dal Consiglio dei Ministri: ossia, da un lato, l’eliminazione degli adempimenti formali e, dall’altro, il rafforzamento dell’effettività degli obblighi sostanziali, facilitandone il corretto assolvimento da parte delle imprese e agevolando i controlli da parte degli organi di vigilanza. Tra le misure – oltre al rinvio ad un DM per semplificare gli adempimenti relativi a informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento – si segnalano le semplificazioni previste per i settori di attività a basso rischio infortunistico, che dovranno essere individuati con decreto del Ministro del Lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Innanzitutto, modificando l’art. 26 del DLgs. 81/2008, si prevede che, in tali settori, in caso di affidamento dei lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro committente sia esonerato dall’obbligo (già escluso per alcune prestazioni, come i servizi di natura intellettuale) di elaborare il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure volte a eliminare, ovvero ridurre al minimo, i rischi derivanti dall’interferenza tra lavorazioni (c.d. DUVRI), potendo promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure precauzionali semplicemente individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza. Quanto al primo e fondamentale obbligo posto a carico di qualsiasi soggetto che rivesta la qualifica di datore (con esclusione, invece, dei lavoratori autonomi), ossia la valutazione di tutti i rischi (anche non interferenziali) presenti nell’ambiente lavorativo, si prevede che, nei settori a basso rischio che verranno individuati dal suddetto decreto, i datori di lavoro potranno attestare di aver assolto a tale adempimento utilizzando il modulo che sarà allegato al decreto stesso. Fino all’intervento di quest’ultimo, troverà applicazione l’art. 29, commi 5 ss., del DLgs. 81/2008, il quale prevede che, fino alla definizione di apposite procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012: - i datori di lavoro che occupino fino a 10 lavoratori e non svolgano attività ad alto rischio possano autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, senza procedere alla redazione del relativo documento; - nei confronti dei datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori e non svolgano attività ad alto rischio si applichino le regole ordinarie. Altra materia su cui, da sempre, si concentrano le istanze di semplificazione è quella del DURC. Al riguardo, con il Ddl. in esame viene definitivamente recepito, anche nell’ambito del DLgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il principio che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono acquisire d’ufficio il DURC in tutti i casi in cui, in tale ambito, è richiesta la dimostrazione della regolarità contributiva, con la conseguenza che tale Documento non può più essere richiesto al privato. Sempre nell’ottica della semplificazione, viene ampliata a 180 giorni la durata del DURC rilasciato per i contratti pubblici, durata che, attualmente, è trimestrale, come per i lavori privati in edilizia. Inoltre, viene confermata l’estensione, anche ai fini del rilascio del DURC negli appalti pubblici e privati in edilizia, della procedura compensativa, ex art. 13-bis, comma 5 del DL 53/2012, tra debiti e crediti certificati con la P.A. Cambiando ambito, è interessante l’eliminazione dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di invio all’INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e malattia professionale di cui all’art. 53 del DPR 1124/1965. Si prevede, infatti, che, a decorrere dal 180° giorno dall’entrata in vigore della legge, i suddetti certificati vengano inviati all’INAIL, in via telematica, direttamente dal medico o dalla struttra sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla compilazione. In materia di lavoro accessorio, viene riconfermata anche per tutto il 2012 la possibilità – eliminata, dal 18 luglio 2012, dalla L. 92/2012 e reintrodotta, ma solo per il 2013, dal DL 83/2012 convertito – di utilizzare con tale tipologia di impiego i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

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