DURC 2015: validita di nuovo ridotta a 90 giorni nei lavori edili privati
- astro trattenimento
- 13 apr 2015
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Con la nota n. 3899/2015, il Ministero del Lavoro ha confermato che, dal 1° gennaio di quest’anno, la validità temporale del DURC relativo ai lavori edili per soggetti privati torna ad essere di 90 giorni, avendo l’estensione a 120 giorni della stessa, disposta dall’art. 31 del DL 69/2013, operato solo fino al 31 dicembre 2014. Viene, quindi, nuovamente meno, sotto questo aspetto, l’omogeneità di disciplina tra appalti pubblici e appalti privati in edilizia. In quest’ultimo ambito, il DURC è ricompreso tra la documentazione necessaria: - per la verifica, prima dell’inizio di lavori soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, della regolarità contributiva degli operatori economici coinvolti, al fine della concessione del titolo abilitativo edilizio da parte dell’Amministrazione Pubblica competente (art. 90, comma 9, lett. c) del DLgs. 81/2008). In queste ipotesi, l’estensione anche all’edilizia privata dell’obbligo di acquisizione d’ufficio da parte delle P.A., ex art. 14 del DL 5/2012, ha fatto sì che il DURC non possa più essere trasmesso all’Amministrazione concedente dal privato (nella specie, il committente o responsabile dei lavori, previa ricezione dello stesso da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati, su cui incombeva, quindi, l’onere di richiedere il proprio documento di regolarità contributiva agli Istituti previdenziali/Casse edili), ma sia la stessa Amministrazione a dover richiedere agli Enti preposti il DURC delle imprese e dei lavoratori impiegati dal committente privato; - in ogni caso (ossia anche in caso di lavori edili non soggetti a permesso di costruire o DIA), per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi impiegati, da parte del committente o del responsabile dei lavori (art. 90, comma 9, lett. a) e b) del DLgs. 81/2008). Si tratta delle ipotesi residuali in cui il DURC – riportante sul punto, a pena di nullità, una specifica dicitura – può ancora essere richiesto agli Enti abilitati al rilascio direttamente dal privato (imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi), ai fini della consegna ad un altro soggetto privato (committente privato o al responsabile dei lavori), in modo da consentire allo stesso di assolvere ai predetti adempimenti (penalmente presidiati) di verifica dell’idoneità tecnico-professionale. A differenza di quanto stabilito per i contratti pubblici, nei quali il DURC è correlato alle diverse fasi che caratterizzano detti contratti, negli appalti di lavori privati in edilizia esso è, invece, comunque connesso esclusivamente alla fase antecedente l’inizio dei lavori, con la possibilità – affermata dalla prassi amministrativa (circ. Min. Lavoro n. 35/2010 e circ. INPS n. 145/2010) – di utilizzare uno stesso DURC, nell’ambito dell’intero periodo di validità, ai fini dell’inizio di più lavori. Circa l’individuazione di tale periodo, il sopra richiamato DL 69/2013 ha avuto il merito di provvedere ad una uniformizzazione. A fronte di una situazione caratterizzata da una forte disomogeneità delle fonti di disciplina e, quindi, da notevole incertezza, detto DL, infatti, all’art. 31 – dopo aver definitivamente chiarito che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha “una validità di 120 giorni dalla data del rilascio” – ha esteso tale previsione anche ai DURC necessari: - ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione ai quali le regole precedenti prevedevano una validità mensile; - ai fini dell’accesso a finanziamenti e sussidi previsti dalla normativa europea, statale o regionale e dell’ammissione ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi; - nonché, per quanto qui interessa, ai fini dell’esecuzione di lavori edili per soggetti privati, in relazione ai quali era stabilita (art. 39-septies del DL 273/2005 e art. 7 del DM 24 ottobre 2007) una validità trimestrale. La suddetta estensione a 120 giorni anche della validità dei DURC per lavori edili privati ha, però, avuto effetto, per espressa disposizione di legge, solo fino al 31 dicembre 2014. Ecco, quindi, che, non essendo, nel frattempo, intervenuta alcuna disposizione di proroga, la validità dei Documenti di cui si tratta, se rilasciati dal 1° gennaio 2015, deve intendersi nuovamente ridotta a 90 giorni (un trimestre ai sensi dei citati artt. 39-septies del DL 273/2005 e 7 del DM 24 ottobre 2007). E ciò anche qualora i certificati (aggiornati alla luce delle novità introdotte dal DL 69/2013) rechino ancora il riferimento ai 120 giorni. La situazione cambierà di nuovo una volta che sarà finalmente emanato il DM sulla “smaterializzazione” del Documento di cui all’art. 4 del DL 34/2014, che renderà possibile la verifica, in tempo reale, della regolarità contributiva di un operatore mediante un’unica interrogazione nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, il cui esito avrà validità di 120 giorni e sostituirà “ad ogni effetto” il DURC, salvo le eccezioni che saranno individuate. Fonte: Eutekne