Equitalia: la cartella di pagamento è nulla se è notificata per posta
- astro trattenimento
- 8 mag 2015
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Equitalia non può notificare direttamente, a mezzo posta, la cartella di pagamento. È quanto sostiene la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio – Sezione Staccata di Latina (sentenza n. 938/39/15). La controversia riguarda l’impugnazione di numerose intimazioni di pagamento non precedute, a detta della contribuente, dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento in quanto avvenuta direttamente, con il mezzo della posta, da parte dell’agente della riscossione. L’eccezione della nullità delle cartelle di pagamento per vizio insanabile di notifica, ai sensi degli articoli 26 del D.P.R. n. 602/73, 60 del D.P.R. n. 600/72 e 137 e ss. c.p.c., non ha fatto breccia presso i giudici di primo grado, mentre nel giudizio d’appello è stata ritenuta fondata, con conseguente riforma per verdetto di primo grado favorevole all’amministrazione. Dopo avere analizzato il quadro normativo di riferimento e dopo avere preso atto dell’acceso dibattito sul tema della legittimità o meno della notifica, eseguita a mezzo posta, da parte del concessionario della riscossione, il Collegio di Latina afferma: - che l’agente della riscossione non può notificare direttamente, con il mezzo della posta, gli atti di sua competenza; - che la notifica col mezzo della raccomandata postale della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione, senza l’intermediazione di uno dei due soggetti all’uopo abilitati dal D.P.R. n. 602/73, art. 26, comma 1 (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge o, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale), configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione; - che l’inesistenza della notificazione determina la nullità delle cartelle di pagamento; - che la nullità della cartella di pagamento, trattandosi di atto natura ricettizia, non è suscettibile di sanatoria, “per raggiungimento dello scopo” (ex art. 156 c.p.c.). Dunque la CTR di Latina conclude per l’accoglimento dell’appello della contribuente ritenendo fondata l’eccezione di nullità delle cartelle di pagamento perché notificate direttamente, con il mezzo della posta, dall’agente della riscossione. Quanto alla giurisprudenza di legittimità che ammette la notifica diretta per posta da parte di Equitalia, i giudici laziali ritengono, in buona sostanza, di potersene discostare in quanto: la sentenza n. 14327/2009 è stata emessa in relazione a un caso in cui era ancora vigente la vecchia formulazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 600/73 che prevedeva espressamente la notifica a mezzo posta della cartella direttamente operata dall’esattore; l’ordinanza n. 15498/2010 fa riferimento solo all’inesistenza della relata di notifica, con la precisazione che, per il caso di notifica col mezzo posta, la relata non è richiesta poiché la prova dell’avvenuta notifica è data dall’avviso di ricevimento della raccomandata; la sentenza n. 2288/2011 fu emessa in relazione a una cartella relativa ai periodi 1995/1997 e, comunque, riguardava un caso di mancanza di relata; le più recenti sentenze nn. 15746/2012 e 1091/2013 e l’ordinanza 25128/2013 sono concernenti l’identificazione del destinatario della raccomandata e riproducenti la pronuncia n. 11708/2011. È bene a questo punto segnalare che in questa elencazione, operata dalla CTR di Latina, non è ricompresa la più recente sentenza della Suprema Corte sul tema: si tratta della n. 6395 del 10/03/2014 nella quale si legge: “Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, co. 1, prima parte), non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella, posto che tale modalità di notifica a mezzo posta - alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati - resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. È, per vero, quest'ultimo a garantire - come dianzi detto -, dandone atto nell'avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata”.