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Esenti da bollo le quietanze della polizia stradale ed i certificati anagrafici ad uso studio

Con due documenti di prassi del 18 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione a due diverse fattispecie. Nello specifico, la risoluzione 24/E ha stabilito che sono esenti dall’imposta di bollo (articolo 18, comma 1, del Dpr 115/2002) i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari in quanto funzionali al procedimento giurisdizionale. Analogamente, con la risoluzione 25/E, sono state valutate esenti dal bollo anche le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali (articolo 5, comma 4, della tabella annessa al Dpr 642/1972).

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