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Falsa fatturazione 2018: chiarimenti della GdF

In occasione di Telefisco 2018, la Guardia di Finanza fornisce importanti chiarimenti in merito ai profili di interconnessione tra la verifica fiscale e gli aspetti penali che eventualmente scaturiscono, in presenza di taluna delle fattispecie delittuose disciplinate dal D.Lgs. n. 74/2000. Nel caso in cui la verifica della Guardia di Finanza sia intrapresa in virtù di una segnalazione di altro Reparto del Corpo a seguito di un controllo in precedenza effettuato nei confronti del fornitore, emittente fatture per operazioni inesistenti, i verificatori devono appurare se tali fatture siano state contabilizzate e inserite in dichiarazione dal cliente sottoposto a verifica; solo in tale momento quest’ultimo assume la veste di indagato e, pertanto, gli devono essere riconosciute le garanzie difensive, nonché procedere ai sensi dell’art. 220 delle disposizioni di attuazione c.p.p.. Inoltre, quando il contribuente verificato assume la veste di indagato, lo stesso non può essere sentito (sui fatti di rilevanza penale) ai sensi delle norme amministrative, ma secondo quelle procedurali contenute nel c.p.p.; pertanto, ad esempio, le informazioni acquisite dai verificatori nei confronti dell’indagato, senza la presenza del proprio difensore, non potranno essere utilizzate nel processo penale.

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