💥 "I DELITTI INFORMATICI - UN CASO PRATICO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/01" A CURA DELL’AVV. MARCO CAROPPO (CONSULENTE AS.TRO)
- astro trattenimento
- 24 ott 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Prosegue la pubblicazione degli articoli curati dell’avv. Marco Caroppo, che da luglio è entrato a far parte di As.tro-Confindustria SIT come consulente esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
I contributi dell’avv. Marco Caroppo -che verranno pubblicati a cadenza bisettimanale sul sito dell’Associazione- avranno ad oggetto l’analisi del D.Lgs. 231/2001 e degli strumenti di prevenzione dei reati previsti da tale normativa che possono essere adottati all’interno delle aziende, con approfondimenti specifici legati al settore del gioco pubblico.
Dopo aver esaminato, nel precedente articolo, un caso pratico – simulato – che potrebbe verificarsi in ambito aziendale, di seguito il terzo articolo che analizza un altro caso di applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 231/01, legato ai delitti informatici.
L’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente per i delitti informatici, tra cui:
accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.);
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis e ss. c.p.);
frode informatica (art. 640-ter c.p.).
Affinché possa configurarsi la responsabilità dell’ente, devono sussistere i presupposti di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/01, ossia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali o sottoposti e nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Analizziamo ora un caso pratico – simulato – che potrebbe verificarsi in ambito aziendale.
Come sempre i nomi sono di fantasia ed il caso proposto è simulato a fini didattici e non riguarda fatti reali.
La società
La Omega Dollar S.r.l. opera, come società autorizzata, nel settore delle scommesse e del gioco online.
L’azienda non ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Il fatto
Due dipendenti del settore IT (esperti informatici) utilizzano credenziali di amministrazione per accedere abusivamente ai sistemi informatici della società, alterando i dati relativi ai conti gioco e manipolando le registrazioni delle scommesse. L’obiettivo è quello di realizzare vantaggi personali quali, ad esempio, il percepimento di bonus aziendali per l’aumento, fittiziamente creato, dei volumi di gioco (beneficio economico illegittimo “mascherato” da performance lavorativa).
La società non ha procedure aziendali idonee a scongiurare un utilizzo fraudolento delle credenziali di accesso se non aver adottato elementari misure tecniche che, tuttavia, si rivelano insufficienti.
Il reato presupposto rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01
Dalla condotta dei dipendenti origina una indagine e l’Autorità Giudiziaria opera il sequestro dei server e dei database centrali dell’azienda per verificare la tracciabilità delle operazioni e l’efficacia dei protocolli di sicurezza.
A seguito delle indagini la medesima autorità contesta alla Omega Dollar il reato presupposto di cui all’art. 24-bis, relativo ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati non avendo adottato l’azienda un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati informatici, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.
Ipotesi di responsabilità dell’ente e vantaggio
L’Autorità Giudiziaria, nello specifico, contesta la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, sostenendo che il reato è stato commesso da soggetti sottoposti, la società non ha adottato un modello organizzativo contenente protocolli sufficienti per prevenire accessi non autorizzati, né ha previsto un adeguato sistema di audit log e di monitoraggio continuo, traendo così un vantaggio dalla condotta illecita dei propri dipendenti infedeli.
In particolare, relativamente al vantaggio conseguito dall’azienda, esso viene individuato nell’ incremento artificioso dei volumi di gioco, con potenziali risvolti economici indiretti favoriti dalla condotta illecita.
Le conseguenze processuali
Al successivo processo alla Omega Dollar viene irrogata una sanzione pecuniaria (proporzionata alla gravità del fatto), la sanzione interdittiva della sospensione della licenza e la confisca del profitto del reato.
Conclusioni e possibili rimedi
Se Omega Dollar avesse adottato un Modello Organizzativo con procedure idonee alla prevenzione dei reati contestati ed avesse istituito un Organismo di Vigilanza, avrebbe potuto dimostrare di aver attuato le misure per prevenire il reato contestato ed andare così esente da responsabilità.
Nel caso specifico avrebbe potuto dimostrare che il modello organizzativo adottato conteneva specifiche procedure di sicurezza quali il rafforzamento dei sistemi di autenticazione e profilazione degli accessi; la revisione dei protocolli informatici e delle procedure di segnalazione delle anomalie; il potenziamento dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza; l’istituzione di un programma di formazione obbligatoria per tutto il personale sui rischi informatici e sui reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.
Avv. Marco Caroppo
Si avvisano gli iscritti Astro che, per ogni approfondimento e/o consulenza in materia di D.Lgs. 231/2001, è possibile contattare l’avv. Marco Caroppo all’indirizzo mail info@assotrattenimento.it.

