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Imposte 2011: le scadenze fiscali di fine mese

Come ogni anno il 30 novembre scade il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte 2011 per IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive per le persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, persone giuridiche che abbiano presentato il modello Unico 2011.

Secondo acconto IRPEF

La quantificazione dell’entità degli acconti avviene in misura percentuale all’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente: ovvero è pari al 99% del totale dell’imposta dovuta per l’anno 2010. Tuttavia, se l’importo indicato a debito per il 2010 è inferiore ad euro 51,65 non è dovuto alcun acconto per l’anno in corso. Il versamento dell’acconto così determinato potrà essere eseguito con differenti modalità a seconda dell’entità dello stesso: 1) se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52, l’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30.11.2011; 2) se l’importo dovuto supera la soglia di euro 257,52, tale somma deve essere versata in due rate distinte e, rispettivamente:

  • nella misura del 40% dell’acconto determinato entro il 16 giugno

  • nella misura del 60% dell’acconto determinato entro il 30 novembre.

I contribuenti hanno la possibilità di decidere se rateizzare quanto dovuto a titolo di saldo del precedente anno e di primo acconto, mentre nessuna possibilità di rateizzazione è ammessa per quanto dovuto a titolo di secondo acconto in scadenza il 30 novembre. Il secondo acconto IRPEF dovrà essere versato tramite la presentazione del Modello F24 con l’indicazione del codice tributo 4034 e dell’anno d’imposta 2011. Nel caso di presentazione del Modello 730, tali adempimenti sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta.

Secondo acconto IRES

Il pagamento degli acconti IRES è previsto nella misura del 100% dell’imposta dovuta per il precedente periodo d’imposta. In funzione dell’entità del complessivo versamento in acconto la tempistica varia: 1) se l’importo dell’acconto risulta inferiore ad euro 103,00, il versamento pari al 100% deve essere eseguito in un’unica rata entro il 30.11.2011; 2) se l’importo relativo all’acconto risulta di importo maggiore ad euro 103 si deve procedere al versamento di due acconti distinti. Nello specifico il primo acconto, pari al 40% dell’importo complessivo, è da versare nel termine previsto per il saldo dovuto; il secondo acconto, pari al 60% dell’importo complessivo, va versato il 30 novembre; 3) nessun versamento è dovuto se l’importo complessivo dell’acconto è inferiore ad euro 20,66. Il secondo acconto IRES 2011 deve essere versato tramite il Modello F24 in un’unica soluzione (non è prevista la possibilità di rateizzazione come nel caso del saldo ed del primo acconto IRES) con codice tributo 2002.

Secondo acconto IRAP

Per la determinazione dell’entità degli acconti da versare si fa riferimento al rigo IR22 del Modello IRAP 2011. La misura del versamento degli acconti IRAP si differenzia a seconda che questi siano dovuti da una persona fisica oppure da una società di capitali: 1) per quanto riguarda le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso è dovuto nella misura del 99% del dell’importo indicato nel rigo IR22. Permane comunque l’esenzione dal versamento degli acconti nel caso in cui l’importo dovuto sia inferiore ad euro 51,65; 2) con riferimento alle società di capitali e agli enti ad esse equiparati, l’acconto IRAP dovuto relativo al periodo d’imposta in corso è pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22. Nessun versamento è dovuto nel caso in cui l’importo da versare sia inferiore ad euro 20,66. La tempistica relativa al versamento varia anche in questo caso in funzione dell’ammontare del medesimo: 1) se l’importo dell’acconto è inferiore ad euro 103,00, si procederà ad un unico versamento, da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno 2) se l’importo dell’acconto risulta maggiore di euro 103,00, si procede al versamento del primo acconto, pari al 40% del dovuto, da effettuarsi entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto di dichiarazione, e del secondo acconto, pari al 60%, entro il 30 novembre. La possibilità di rateazione, anche per quanto riguarda il versamento dell’IRAP, è concessa solamente per l’imposta a saldo e del primo acconto, mentre il secondo acconto deve obbligatoriamente essere versato in un’unica soluzione mediante il Modello F24 con codice tributo 3813

Secondo acconto con metodo previsionale

Nel caso in cui il contribuente preveda di conseguire durante l’anno fiscale 2011 minori redditi di quelli realizzati nel 2010 e quindi di dover sostenere minori imposte rispetto al periodo d’imposta 2010, può optare per l’applicazione dell’alternativo metodo previsionale. In tal caso il contribuente dovrà effettuare una previsione puntuale circa il reddito che conseguirà nel periodo d’imposta e, in funzione del medesimo, definire l’ammontare degli acconti da versare. L’ammontare degli acconti sarà pari al 99% dell’imposta IRPEF/IRAP calcolata sul reddito presunto del contribuente persona fisica, ovvero al 100% dell’imposta IRES/IRAP calcolata sul reddito presunto del contribuente persona giuridica.

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