IMU 2012: guida alla compilazione del Mod. F24 per il versamento del 18 giugno 2012 e dell'importo minimo
- astro trattenimento
- 15 giu 2012
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Con Comunicato stampa 24 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all'IMU su abitazione principale e relative pertinenze, è necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente. In particolare, sul mod. F24 del 18 giugno si indica: • 0101, nel caso di pagamento in due rate (giugno e dicembre); • 0102, nel caso di pagamento in tre rate (giugno, settembre e dicembre). L'Agenzia chiarisce inoltre che i mod. F24 già compilati senza l'indicazione della scelta all'interno del riquadro "rateazione/mese rif." sono comunque considerati corretti, e devono essere accettati dagli intermediari della riscossione. Per le modalità di pagamento si ricorda con due Provvedimenti del 12 aprile 2012, prot. n. 2012/53909 e prot. n. 2012/53906, l'Agenzia delle Entrate ha, rispettivamente, fornito le istruzioni operative sul versamento dell'IMU ed approvato il nuovo modello F24, che ha recepito, tra le altre, anche le novità in materia di IMU introdotte dal D.L. n. 201/2011. Con la successiva Risoluzione 12 aprile 2012, n. 35, l'Agenzia ha provveduto a fornire i codici tributo utili per il versamento dell'acconto IMU: • "3912", IMU su abitazione principale e relative pertinenze (Comune); • "3913" IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune); • "3914" IMU su terreni (Comune); • "3915" IMU su terreni (Stato); • "3916" IMU su aree fabbricabili (Comune); • "3917" IMU su aree fabbricabili (Stato); • "3918" IMU su altri fabbricati (Comune); • "3919" IMU su altri fabbricati (Stato); • "3923" IMU - interessi da accertamento (Comune); • "3924" IMU - sanzioni da accertamento (Comune). Si noti che per il versamento dell'imposta, calcolata con le aliquote base ed applicando la detrazione per abitazione principale, il contribuente dovrà provvedere a calcolare ed indicare distintamente nel modello F24 (unico strumento di pagamento utilizzabile) la quota destinata al Comune e la quota destinata allo Stato. Sono tuttavia ancora molti i dubbi che affliggono contribuenti e professionisti in merito alla corretta applicazione dell’imposta; tra i tanti, il nodo dei terreni incolti posseduti da soggetti diversi da quelli agricoli, oppure quello dei cosiddetti “orticelli” che ha diviso la dottrina. Senza addentrarci nell’analisi di tali problematiche, sulle quali è stato scritto negli ultimi mesi, può essere utile riepilogare come deve essere versata l’imposta. Innanzitutto, ricordiamo che l’IMU deve essere versata solo se il suo ammontare complessivo risulta superiore all’importo stabilito dal Comune, nel rispetto dei principi di cui all’art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289. Qualora il Comune non vi abbia provveduto, si applica la disciplina prevista dall’art. 25 comma 4 della L. 289/2002, che stabilisce in 12 euro l’importo minimo dell’imposta complessivamente dovuta, al di sotto del quale l’IMU non è dovuta. Per sapere se si è tenuti o meno al versamento, considerato che la misura minima pari a 12 euro è riferita all’importo “dell’imposta complessivamente dovuta” e sebbene non vi siano chiarimenti specifici in merito, si ritiene debbano essere sommate sia la quota destinata allo Stato sia la quota di competenza del Comune. Così, ad esempio, per un terreno agricolo il contribuente sarà tenuto a versare 7 euro al Comune e 7 euro allo Stato. Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta (ad esempio, se per l’abitazione principale l’IMU si riduce a zero per effetto della detrazione di 200 euro) non è necessario compilare e presentare il modello F24. Per il versamento dell’IMU, l’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: - per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi; - per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi. Al riguardo, la circ. Min. Economia e Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF ha chiarito che l’arrotondamento, nel modello F24, deve essere operato con riferimento non già all’importo complessivo da pagare, bensì a quello relativo all’imposta evidenziata in ciascun rigo, atteso che per ogni tipologia di immobile, cui corrisponde un distinto codice tributo, occorre compilarne uno. I versamenti dell’IMU devono essere effettuati mediante il modello F24 “Ordinario”; in alternativa, è possibile utilizzare il nuovo modello F24 “Semplificato”. Per l’acconto relativo al 2012, in scadenza lunedì prossimo, l’unica modalità di versamento ammessa sarà questa. Per i contribuenti non residenti, il comunicato ministeriale n. 68 del 31 maggio 2012 ha precisato che, nel caso non sia possibile, dall’estero, provvedere al versamento mediante il modello F24, è consentito versare l’imposta con altre modalità: - per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente l’ente locale beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto; - per la quota riservata allo Stato, invece, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. Fonte: Eutekne