top of page

IMU 2013: con la pubblicazione in G.U. confermata l’abolizione dell’imu sulla prima casa e l’indeducibilità dell’imposta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato scorso il DL n. 102, contenente, fra l’altro, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare e di sostegno alle politiche abitative. Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, quindi il 31 agosto 2013. Il testo definitivo del provvedimento non contiene due disposizioni anticipate nei giorni scorsi e, segnatamente: - il ripristino parziale dell’imponibilità ai fini IRPEF dei redditi derivanti da unità immobiliari non locate, diverse dall’abitazione principale; - la deducibilità parziale dell’IMU ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Le proteste suscitate dalla reintroduzione della parziale imponibilità IRPEF dei redditi derivanti dalle “seconde case” ne hanno provocato la cancellazione e, conseguentemente, hanno fatto saltare la deducibilità al 50% dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi. Almeno per il momento, visto che da più parti si è assicurato che si interverrà con la legge di stabilità. D’altra parte, la misura era già stata annunciata con il DL n. 54/2013 e comunque appare necessaria, atteso che non consentire la deducibilità di un onere direttamente connesso al possesso di beni strumentali vìola il principio costituzionale di capacità contributiva. In altri termini, o interviene il legislatore o dovrebbe intervenire la Corte Costituzionale. Venendo al provvedimento, è confermata l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta dal DL 54/2013. Si tratta, nello specifico, dei seguenti beni: - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; - terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del DL 201/2011. È, altresì, confermato che per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (art. 2, comma 1, del DL 102/2013). Sono anche confermate le agevolazioni previste per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Costituisce invece una novità, nel senso che non risultava dalle bozze di decreto circolate nei giorni scorsi, l’intervento sui limiti alla detrazione dei premi assicurativi. L’art. 12 del DL 102/2013 dispone con norma già valida per il 2013 (e quindi in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente) il dimezzamento dell’ammontare massimo dei premi detraibili per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. Questi passano da euro 1.291,14 a euro 630 per il 2013 e diventano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, 230 euro. Fonte: Eutekne – Autori: Alessandro COTTO e Barbara SESSINI

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page