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Imu 2014 terreni agricoli: il ravvedimento per i versamenti dopo il 10 febbraio 2015

A seguito dell’introduzione dei nuovi criteri, previsti dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, per l’applicazione dell’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai terreni agricoli, era stata fissata la scadenza del 10 febbraio 2015, come termine ultimo di versamento dell’imposta. Scaduto il termine del 10 febbraio 2015, il contribuente può sanare l’eventuale omesso versamento, avvalendosi comunque dello strumento del ravvedimento operoso (appena modificato dalla Legge di Stabilità 2015). Le novità legate al ravvedimento dal 2015 - L’art. 1 comma 637 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha modificato la disciplina sul ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, introducendo ulteriori quattro ipotesi, dettagliate nelle nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater). Le nuove fattispecie previste sono le seguenti: a) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dalla commissione dell'errore, è possibile fruire della riduzione ad 1/9 della sanzione minima (nuova lett. a-bis); b) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa è possibile fruire della riduzione ad 1/7 della sanzione minima (nuova lett. b-bis); c) se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (nuova lett. b-ter); d) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione che corrisponde con la consegna del processo verbale di constatazione da parte della Gdf la sanzione minima è ridotta a 1/5 (nuova lett. b-quater). In ogni caso il pagamento non precluderà l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni o ulteriori controlli da parte dei verificatori. All’articolo 13 viene aggiunto anche il nuovo comma 1-bis, il quale dispone che “le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate”. Ai tributi comunali sarebbero quindi applicabili le sole ipotesi di cui alle lettere a-bis) e b-quater). Si osserva in proposito che quest’ultima tipologia di ravvedimento risulta pressoché inapplicabile ai tributi comunali, salvo che in casi residuali e per decisione autonoma dell’ente, come si dirà nel seguito di questa nota. Risulta, pertanto, applicabile in modo generalizzato ai tributi comunali, la sola ipotesi di cui alla lettera a-bis), la quale prevede la riduzione della sanzione “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni”. La disposizione fa riferimento a un termine di 90 giorni collegato o alla data di presentazione della dichiarazione o, nel caso in cui la disciplina tributaria non preveda una dichiarazione periodica, alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. A tal fine, con riferimento ai citati tributi, si deve far unicamente riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento della scadenza di pagamento del tributo (come ribadito dall’IFEL nella Nota del 19 gennaio 2015). L’IFEL ritiene infatti che la dichiarazione IMU, così come quella TASI, non può considerarsi dichiarazione periodica, in quanto non sussiste alcun obbligo normativo alla sua ripresentazione, nel caso in cui gli elementi che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta non abbiano subito modifiche. Si tratta di dichiarazione episodica, che va presentata solo in determinate ipotesi precedentemente richiamate ed ampiamente esemplificate nelle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo. Non appare altresì sufficiente a qualificare la dichiarazione IMU come periodica la circostanza che essa sia dichiarazione ultrattiva. I termini per il ravvedimento dell’IMU agricola - Per concludere, in caso di omesso versamento dell’IMU agricola 2014, dovuta entro il 10 febbraio 2015, il contribuente può avvalersi: - del c.d. “ravvedimento sprint”, entro il 14° giorno successivo alla scadenza (24.02.2015), - in tal caso l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dello 0,5% annuo dal 10.02.2015 al giorno in cui viene eseguito il versamento, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 14 febbraio 2015 (quarto giorno successivo all'omesso versamento) la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4); - qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), quindi dal 25.02.2015 al 12.03.2015, in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento (lett.a); - se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione dell'errore (11.05.2015), è oggi possibile fruire della riduzione ad 1/9 della sanzione minima del 30%, (nuova lett. a-bis) ovvero dell’applicazione della sanzione del 3,33% (lett. a-bis); - ultima chance, passati i 30 giorni e i 90 giorni, è il ravvedimento lungo, secondo cui, chi decide di rimediare deve farlo entro il termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2014, cioè entro il 30 giugno 2015, scontando una sanzione ridotta pari al 3,75% pari ad 1/8 del 30%, (lett. b). Interessi allo 0,5% - In sede di ravvedimento operoso, oltre al versamento dell'imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi moratori, che maturano giorno per giorno e si applicano all'importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato con la regola del pro-rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi lo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2014). L’F24 da ravvedimento - Per la compilazione dell’F24, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che: - in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta; non è previsto pertanto uno specifico codice tributo; - sul modello F24 è necessario barrare l’apposita casella “Ravv.”, per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso; - nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento quindi nel caso di ravvedimento va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata (es. per sanare l’omesso versamento dell’Imu sui terreni ex montani 2014, va indicato “2014”, anche se viene effettuato con ravvedimento lungo, entro febbraio ad esempio 2015). Inoltre, in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi (o per eccesso se superiore), mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti, considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale. Fonte: Fiscal Focus

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