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Intastat 2015: semplificazioni per le prestazioni di servizi

L’art. 23 del DLgs 175/2014 ha promosso la riduzione del contenuto obbligatorio dei modelli INTRA-1 quater (servizi resi) e INTRA-2 quater (servizi ricevuti), limitandolo a: - numero di identificazione IVA della controparte, comprensivo del codice ISO dello Stato di riferimento; - ammontare delle operazioni; - codice identificativo del tipo di servizio reso o ricevuto; - Stato in cui è effettuato il pagamento del servizio. La semplificazione è conforme alla normativa comunitaria di riferimento (art. 264 par. 1 della direttiva 2006/112/CE) che, in verità, si limita a richiedere l’indicazione, per i modelli INTRA servizi, del numero identificativo della controparte e del valore della prestazione (ma non il codice identificativo della prestazione, né lo Stato di pagamento). In applicazione di quanto disposto dal DLgs. 175/2014, a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione telematica dei modelli relativi al mese di gennaio 2015 il direttore dell’Agenzia delle Dogane, con determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015, ha modificato le istruzioni per la compilazione dei modelli INTRASTAT, sostituendo l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010. Dunque, le nuove istruzioni alla compilazione dei modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater prevedono l’obbligo di compilare solamente alcuni campi dei modelli (quelli relativi a codice identificativo della controparte, valore della prestazione, codice del servizio e Stato di pagamento). Resta facoltativa la compilazione degli altri campi (numero e data della fattura, modalità di erogazione del servizio e modalità di incasso dei corrispettivi), non essendo stati sostituiti i modelli in questione bensì esclusivamente “riscritte” le istruzioni. Si evidenzia che le modifiche alla compilazione disposte dalla determinazione 19 febbraio 2015 riguardano anche i modelli di rettifica (INTRA-1 quinquies e INTRA-2 quinquies). La scelta dell’Amministrazione finanziaria – cui è demandata l’approvazione dei modelli entro il 13 marzo 2015 (novanta giorni dall’entrata in vigore del DLgs. 175/2014) – di “sostituire” le istruzioni alla compilazione ma di non approvare i nuovi modelli INTRA servizi risiede probabilmente nell’esigenza di tempestività dettata dalla scadenza di domani, 25 febbraio 2015, per la presentazione relativa alle operazioni del mese di gennaio. Per cui, si può ragionevolmente ritenere che, a breve, saranno comunque approvati i nuovi modelli (conformemente al dettato dell’art. 23 del DLgs. 175/2014). Le novità di compilazione, secondo quanto disposto dall’art. 2 della determinazione n. 18978 (nonché dalle stesse istruzioni), si applicano ai modelli con periodo di riferimento (mese o trimestre) decorrente dal 1° gennaio 2015. Posto che le indicazioni non più necessarie possono comunque essere riportate in via facoltativa, si considerano validamente presentati i modelli INTRA relativi al mese di gennaio 2015, per i quali l’invio è già stato effettuato- Tra le altre novità in materia di compilazione dei modelli INTRASTAT si ricorda che, a norma dell’art. 25 del DLgs. 175/2014, le sanzioni per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici (colonne da 1 a 4 del modello INTRA-1 bis, e da 1 a 5 del modello INTRA-2 bis) si applicano alle sole imprese soggette alle rilevazioni ISTAT di cui al Programma Statistico Nazionale (PSN). Al riguardo, si evidenzia che il PSN per il triennio 2014-2016 è in corso di approvazione definitiva, rendendosi ancora applicabili le disposizioni del PSN per il triennio 2011-2013, alla luce della proroga prevista dall’art. 8-bis n. 2 della L. 125/2013. A norma del DPR 19 luglio 2013 (che ha aggiornato l’elenco delle rilevazioni statistiche del PSN 2011-2013 per le quali la mancata comunicazione configura violazione) sono sanzionabili i soli operatori che hanno effettuato, nel mese di riferimento, spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro. Fonte: Eutekne

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