Intrastat 2 trimestre 2015: entro il 27 la presentazione
- astro trattenimento
- 27 lug 2015
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Entro il prossimo 27 luglio (il 25 cade di sabato) è necessario presentare gli elenchi INTRASTAT: • per i soggetti mensili in riferimento al mese di giugno 2015; • per i soggetti trimestrali relativamente al 2° trimestre 2015. È bene sottolineare che il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato: • con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro 50.000; • con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni suddette. Da segnalare una importante novità normativa. L’art. 23 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). Con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 19 Febbraio 2015 sono state apportate le modifiche relative alla riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi. È stato precisato che le nuove disposizioni si applichino agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. In vista del nuovo adempimento dunque si applicano le semplificazioni, già applicabili per le comunicazione del 2015. Rispetto alla previgente modalità di compilazione degli elenchi, l’art. 23 del D.Lgs. n. 175/2014 ha eliminato le informazioni, considerate non essenziali ai fini dell’analisi del rischio, riguardanti: • il riferimento della fattura, ossia il numero e la data (colonne 5 e 6 del modello INTRA 1-quater e colonne 6 e 7 del modello INTRA 2-quater, nonché colonne 9 e 10 del modello INTRA 1-quinquies e colonne 10 e 11 del modello INTRA 2-quinquies); • le modalità di erogazione (colonna 8 del modello INTRA 1-quater e colonna 9 del modello INTRA 2-quater, nonché colonna 12 del modello INTRA 1-quinquies e colonna 13 del modello INTRA 2-quinquies); • le modalità di incasso (colonna 9 del modello INTRA 1-quater e colonna 10 del modello INTRA 2-quater, nonché colonna 13 del modello INTRA 1-quinquies e colonna 14 del modello INTRA 2-quinquies). Gli organi competenti ad eseguire i controlli delle operazioni intracomunitarie sono gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali prevedono la qualificazione dell’errore derivante dalla compilazione degli elenchi quale errore di natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale (C.M. 31/E/2014). Le sanzioni in materia di Intra sono suddivise come segue: • violazioni di natura statistica: sono disciplinate dall’art. 11, D.Lgs. 322/1989; • violazioni di natura fiscale: sono disciplinate dell’art. 11, D.Lgs. 471/1997. Più in dettaglio, le violazione di natura statistica le sanzioni si applicano alle sole imprese soggette alle rilevazioni ISTAT di cui al PSN (Programma Statistico nazionale). Per ciò che riguarda invece le violazioni fiscali, si prevede l’applicazione di una sanzione da 516 a 1032 euro, dimezzata in caso di presentazione del modello entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Si potrà usufruire del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, effettuando il ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale 2015, ovvero il 30.09.2016. Fonte: Fiscal Focus

