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Intrastat - VIES: entro il 29 gennaio 2011 il termine per l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie

Il 29 gennaio è la data fatidica per inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere l’autorizzazione all’effettuazione delle operazioni comunitarie, adempimento introdotto con il DL 78/2010, al quale hanno dato attuazione due provvedimenti dell’Agenzia, emanati il 29 dicembre 2010. L’obiettivo, fissato a livello comunitario, è di contrastare le frodi IVA, in particolare quelle “carosello”, sempre più diffuse. È richiesta agli operatori una “manifestazione di volontà” perché la loro partita IVA permanga, o venga inserita, nel sistema VIES, mediante il quale un soggetto comunitario può riscontrare l’abilitazione dell’operazione residente all’effettuazione delle operazioni attive e passive in ambito UE.I soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni in ambito comunitario, devono essere preventivamente autorizzati dalla Agenzia delle Entrate. Non serve l’autorizzazione per le prestazioni di servizi intra-Ue. Si tratta di un sistema basato sul "silenzio assenso" che matura dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda. Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere cessioni e acquisti di beni intracomunitari. Se non viene emanato da parte dell'Agenzia il provvedimento di diniego dell'autorizzazione entro i 30 giorni, vuol dire che il soggetto e’ autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie In assenza dell’autorizzazione, quindi sia nei 30 giorni successivi alla domanda sia nel caso che l’autorizzazione sia stata negata, i soggetti che cedono o acquistano da Paesi comunitari devono comportarsi come privati agli effetti dell’IVA. Quindi chi vende beni deve applicare l’Iva in fattura e chi acquista beni pagherà l’Iva al fornitore comunitario. Alcuni soggetti, quali quelli che nel 2010 hanno presentato gli elenchi intrastat, sono automaticamente autorizzati e non devono presentare domanda.   E' prevista la possibilita di retrocedere dalla volonta' di essere autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Ma non se ne vede l'utilita'. La norma in pratica stabilisce che:

Soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 31 maggio 2010 

Devono presentare domanda

in assenza di domanda esclusione dal 28 febbraio 2011

Soggetti che nel corso degli anni 2009 o 2010 hanno trasmesso modelli Intrastat sia con riferimento ai beni, ma anche per i servizi resi o ricevuti in ambito Ue, e che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva per l’anno 2009

Sono autorizzati – non devono presentare domanda

I contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl n.78/2010) e che abbiano segnalato l’intenzione di effettuare operazioni Ue o che abbiano presentato nel secondo semestre 2010 elenchi Intrastat Sono autorizzati – non devono presentare domanda

Soggetti che hanno dichiarato l'inizio dell'attività a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare la volontà di operare in ambito intracomunitario

Devono presentare domanda ed in assenza di domanda esclusione dal 28 febbraio 2011

Il 28 febbraio 2011 è la data in cui l’Agenzia delle Entrate escludera' i soggetti non adempienti verso l’obbligo di presentazione della dichiarazione di volontà. (Esclusione dall’archivio informaticoVIES) In base alla data di presentazione della domanda si possono verificare le seguenti situazioni: domanda presentata entro il 29 gennaio 2011Non saranno esclusi il 28 febbraio 2011domanda presentata oltre il 29 gennaio 2011   Esclusione il 28 febbraio 2011 ed eventuale riammissione (se tutti i requisiti sono rispettati) 30 giorni dopo la data di dichiarazione di volontà. (es. presentazione 12 febbraio – iscrizione nel Vies il 15 marzo 2011). 

In entrambi i casi non e’ chiaro se tutti i soggetti possono operare comunque sino al 28 febbraio 2011. Secondo la logica del provvedimento, si. 

Modalità di presentazione della domanda: - Per i soggetti che iniziano l’attività e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) è sufficiente indicare nel quadro I “operazioni intracomunitarie” l’ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni.  Per gli enti non commerciali che intendono compiere operazioni intracomunitarie, è sufficiente barrare la casella C del quadro A del modello AA7.- Per i soggetti già in possesso di partita Iva, la dichiarazione va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. (vedi modello)- I soggetti non residenti presentano la domanda al Centro Operativo di Pescara.
MODELLO DI DOMANDA
Alla Agenzia delle EntrateIl sottoscritto...........................................................nato a .........................................il..................................residente a ..............................................................................titolare dell’impresa.......................................oppure/ in qualita’ di legale rappresentante della ....................................................oppure/ professionistacon sede in ...................................................................codice fiscale.................................................................P.iva ...............................................................................                                                                    DICHIARAdi voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II del D.L. 30 agosto 1993 per i seguenti presunti importi:- cessioni di beni €.............................- acquisti di beni €...............................La presente dichiarazione viene presentata ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, prot. 2010/188376.Si fa presente che la dichiarazione di inizio attivita’ e’ stata presentata prima /dopo la data del 31 maggio 2010.Luogo e dataFirma
Sembra che la domanda non possa essere spedita, ma vada fisicamente presentata all'Agenzia. Sembra sia possibile presentarla presso un qualunque ufficio dell'Agenzia. Motivazioni che portano al diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate: ● Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi,che comportano cessazione d’ufficio della partita Iva. ●  autorizzati. ● Analisi del rischio in base ai criteri individuati nel provvedimento Vies. ● Riscontro dell’esattezza e completezza del dati forniti per l’identificazione Iva. ● Soggetto non più attivo. ● Soggetto che abbia dichiarato dati falsi o abbia omesso di dichiarare dati rilevanti per l’identificazione. ● Gravi inadempimenti agli obblighi Iva nei cinque periodi d’imposta precedenti. ● Coinvolgimento in frodi fiscali del titolare dell’impresa individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci. ● Altri elementi di criticità in possesso dell’amministrazione. Impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili innanzi alle Commissione tributarie


Verifiche dell’agenzia

L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua verifiche periodiche. L’autorizzazione potra’ essere revocata in qualsiasi momento.

Sanzioni

La norma nulla prevede per l’eventualità in cui il contribuente, pur avendo ricevuto il provvedimento di diniego o di revoca dell’autorizzazione, effettui comunque operazioni intracomunitarie. Tale eventualità non dovrebbe realizzarsi se la controparte (ossia il cliente o fornitore), anteriormente alla transazione, effettuerà l’interrogazione del sistema VIES ottenendo il responso di invalidità del numero di partita IVA; in tale ipotesi, infatti, la controparte dovrebbe astenersi dal concludere la transazione, perché in caso contrario andrebbe incontro alle conseguenti responsabilità nei confronti dell’autorità fiscale.

Ma se il contribuente già autorizzato venisse successivamente revocato, il fatto potrebbe risultare ignoto alla controparte che non effettuati verifiche periodiche al sistema VIES.

Commento
Nonostante il provvedimento faccia riferimento alla necessità dell’autorizzazione soltanto per effettuare le operazioni di cui al DL 331/1993, che dal 2010 disciplina le sole operazioni di acquisto e cessione intracomunitaria di beni, l’Agenzia, interpretando in modo estensivo quanto da essa stessa scritto, in occasione del Forum di Italia Oggi ha indicato come l’autorizzazione sia necessaria anche per rendere e ricevere servizi con controparti comunitarie. Questa indicazione impone a tutti gli operatori l’obbligo di attivarsi, tenendo conto che, se anche non effettuano acquisti o cessioni intracomunitarie di beni, non è così improbabile che, prima o poi, procedano all’acquisizione di servizi da prestatori comunitari (si pensi, per esemplificare le fattispecie maggiormente diffuse, all’acquisto di un software attraverso Internet o ai servizi telefonici di Skype).Non devono presentare l’istanza, secondo il provvedimento, i soggetti che hanno presentato elenchi INTRASTAT per beni e servizi nel 2009 e nel 2010 (e che hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi): osservando alla lettera l’indicazione, nessuno potrebbe rispettare tale prescrizione, considerando, per mettere in evidenza soltanto l’elemento di maggiore incertezza, che gli elenchi riepilogativi per le prestazioni di servizi sono stati introdotti a partire dal 2010. Sarebbe quindi auspicabile un immediato chiarimento dell’Agenzia, in assenza del quale molti si sono già “rassegnati” a presentare comunque l’istanza.Stante la numerosità dei soggetti interessati, ci si sarebbe aspettati, allora, che le modalità per ottenere tale lasciapassare fossero le più indolori, magari sfruttando i potenti mezzi delle comunicazioni telematiche di cui oggi si dispone e che trovano utilizzo nei più svariati ambiti, dalla effettuazione dei pagamenti, alla comunicazione di opzioni e scelte, alla trasmissione delle dichiarazioni annuali a quelle dei modelli INTRASTAT e così seguitando. Per la richiesta della “patente” di operatore europeo, invece, si è scelto lo strumento cartaceo, che, se da un lato può essere forse di più immediato utilizzo pensando a quanto deve fare il singolo contribuente, appare una evidente complicazione se si considera la situazione di uno studio professionale.Peraltro, uno dei due provvedimenti del 29 dicembre 2010 prevede esclusivamente la consegna diretta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, senza nemmeno richiamare la possibilità di invio tramite sistema postale (raccomandata con avviso di ricevimento).Volendo attenersi alle indicazioni fornite, si tratta di predisporre per ciascun cliente di studio (ribadiamo l’adesione alla tesi della richiesta generalizzata) il modello in forma libera (magari corredato dal documento di identità del firmatario), e recarsi presso gli uffici (sembra che non esista competenza territoriale specifica). Solitamente, al fine di regolare ordinatamente l’afflusso degli utenti, le varie unità periferiche adottano regolamenti interni, in forza dei quali esiste un numero massimo di pratiche per ciascun utente, che si è diligentemente munito dell’apposito tagliando di prenotazione. Che questo numero massimo sia di 2, 3 o 5 poco importa. Appare invece utile domandarsi quanti viaggi si debbano effettuare (o quanti numeri di prenotazione ci si debba accaparrare) per consegnare la richiesta di un centinaio di aziende clienti.

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