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IRAP 2013: scade il 1° marzo 2013 l’opzione per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio

Entro il 1° marzo 2013, le società di persone commerciali (snc, sas ed equiparate) e gli imprenditori individuali possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio (ex art.5 del DLgs. 446/97). A tal fine, occorre inviare l’apposito modello di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati). Al ricorrere di determinate condizioni, è ammissibile anche l’opzione tardiva, purché entro il termine di trasmissione della dichiarazione IRAP 2013 (fissato al 30 settembre 2013), versando la sanzione di 258 euro. Ma andiamo per ordine. Occorre rammentare che l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e, al termine del triennio, si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempre che l’impresa non opti nuovamente per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali. Per questo, nonostante il termine ultimo sia ancora lontano, occorre muoversi per tempo: infatti, i soggetti che intendono esercitare la scelta devono valutare l’eventuale risparmio fiscale da essa derivante, tenuto conto delle differenti modalità di determinazione del valore della produzione netta in capo alle società di capitali, da un lato, e alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali, dall’altro. Innanzitutto, sono diversi i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione della base imponibile. Ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali rilevano solo per le società di capitali, mentre sono irrilevanti per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione). In secondo luogo, occorre considerare il differente ammontare imponibile e deducibile dei componenti positivi e negativi rilevanti. Infatti, mentre per le società di capitaliquesti ultimi sono assunti – di regola – così come risultanti del Conto economico, per le società di persone e gli imprenditori individuali (in assenza di opzione) i proventi e gli oneri concorrenti alla determinazione della base imponibile continuano a rilevare nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. Tale valutazione dovrà interessare l’intero triennio oggetto di opzione. La facoltà in esame è riservata ai contribuenti in regime di contabilità ordinaria, a nulla rilevando che detto regime sia applicato per obbligo o per opzione. Pertanto, la possibilità di determinare la base imponibile IRAP secondo le regole previste per le società di capitali è comunque esclusa per i soggetti in contabilità semplificata (ai sensi del’’art.18 del DPR 600/73). Per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è altresì obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria. Così, l’opzione esercitata entro il prossimo 1° marzo 2013 sarà valida per il triennio 2013-2015 e, per lo stesso periodo, la società di persone o l’imprenditore individuale deve restare in contabilità ordinaria. Si ricorda che è possibile regolarizzare l’omesso invio nei termini della suddetta comunicazione, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 2 del DL 16/2012 (conv. L. 44/2012). In particolare, è stato previsto che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per accedere a tale “sanatoria”, occorre che il contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento: - effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (intendendosi per tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso: così la circ. 38/2012); - versi contestualmente l’importo di 258 euro (pari alla misura minima della sanzione stabilita all’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97) tramite il modello F24 (codice tributo 8114), ma senza la possibilità di effettuare compensazioni con crediti fiscali e contributivi disponibili. Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni e fermo restando il versamento il versamento della citata sanzione, l’opzione o la revoca relativa al triennio 2013-2015 sarà possibile anche dopo il 1° marzo, purché entro il 30 settembre 2013. Fonte: Eutekne

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