IVA 2015: versamento saldo annuale entro il 16 marzo 2015
- astro trattenimento
- 13 mar 2015
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Entro il prossimo 16 marzo deve essere versato il saldo dell’imposta risultante dal modello IVA 2015, a condizione che il relativo importo sia superiore ad euro 10,33. Tale data non è derogabile per i contribuenti IVA che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma, fermo restando la possibilità di optare per il versamento rateale. Diversamente, tale data rappresenta una possibilità per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata con il modello UNICO 2015. Dichiarazione IVA autonoma I contribuenti IVA che presentano la dichiarazione in forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dal modello IVA/2015, relativo al 2014, entro il prossimo 16 marzo. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in forma rateale. Nel caso di opzione per la forma rateale, le rate devono essere di pari importo, con versamento della prima entro il 16 marzo e versamento delle rate successive alla prima entro il giorno 16 di ogni mese successivo al con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Di conseguenza, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% ecc. La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre, quindi il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9. Dichiarazione IVA unificata Per i soggetti che presentano la dichiarazione unificata sono previste due possibilità: corrispondere l’eventuale saldo IVA con le stesse modalità previste per i soggetti che presentano la Dichiarazione IVA autonoma, oppure corrispondere l’eventuale l’IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%), con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%. In tale ultimo caso, si potrà versare il saldo IVA 2014: • in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7). Pertanto, se il saldo è versato entro il 16.6.2015 la maggiorazione sarà pari all’1,2% (0,40% x 3), mentre se il versamento è effettuato entro il 16.7.2014 si dovrà calcolare un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; • in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3 e il 16.6 (o 16.7, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e successivamente suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 16.7) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. A ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l’IVA a debito, tassativamente, entro il 16 marzo 2015, salvo rateizzazione, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA unificandola ai redditi può versare l’imposta a debito entro: il 16 marzo 2015 senza maggiorazioni, con la possibilità di rateizzazione; il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Versamento Il saldo IVA 2014 deve essere pagato utilizzando obbligatoriamente il Mod. F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario. Si dovrà indicare: - nella sezione "Erario" del Mod. F24 il codice tributo 6099 (per gli interessi rateali “1668"); - nello spazio "anno di riferimento" si riporta 2014; - la colonna "rateizzazione/Regione/Provincia/mese riferimento" deve essere compilata indicando il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate prescelte; - e nella colonna "importi a debito versati" va riportato l'importo dell'Iva a debito. Per effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, a decorrere dall’1.10.2014 in caso di versamento con il mod. F24 da parte di soggetti titolari di partita IVA, è previsto che: - il mod. F24 “a zero” va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); - il mod. F24 “a debito” con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote / home banking). Fonte: Fiscal Focus