Iva al 22%: regolarizzazioni senza sanzioni per gli errori
- astro trattenimento
- 1 ott 2013
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Con Comunicato stampa 30 settembre 2013, l'Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal primo ottobre 2013, come disposto dall'art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che in relazione alle problematiche tecniche di aggiornamento dei software e delle procedure tecniche connesse ai misuratori fiscali, nella fase iniziale dell'applicazione di detta aliquota, gli operatori economici potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto emessi con la “vecchia” aliquota del 21%, effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro tali termini: •liquidazione IVA mensile: 27 dicembre (versamento acconto IVA) per il periodo di fatturazione di ottobre/novembre; 16 marzo (liquidazione annuale) per il periodo di fatturazione di dicembre; •liquidazione IVA trimestrale: 16 marzo (liquidazione annuale) per il quarto trimestre di fatturazione E pertanto la regolarizzazione sarà senza sanzioni purché sia emessa una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del DPR 633/72, entro il 27 dicembre 2013 per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre ed entro il 16 marzo 2014 per quelle relative al mese di dicembre per i contribuenti mensili e per quelle afferenti il quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali.