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Le intercettazioni telefoniche con il commercialista provano il reato tributario

Il divieto di utilizzo delle intercettazioni - telefoniche e ambientali - previsto dal secondo comma dell’articolo 271 del codice di procedura penale – a tutela del segreto professionale – non opera nel caso in cui sia stato il commercialista a suggerire al cliente i modi per aggirare gli obblighi fiscali. Pertanto, il contenuto delle conversazioni intercorse tra il contribuente e il suo commercialista di fiducia può essere utilizzato per dimostrare il reato tributario. È quanto affermato dalla Corte suprema con la sentenza n. 14007 del 26 marzo 2018

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