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Legge di bilancio 2018: le novità per le fatture elettroniche

Si rende obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio (Sid) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni). Sono esonerati da tale obbligo coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Per l’omissione della fattura elettronica tra privati, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo). Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. È prevista una specifica sanzione amministrativa (2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere; la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (non si applica il cumulo giuridico). Le disposizioni descritte si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro). L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative: a cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori; a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione. È introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori. Da quella stessa data, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica; sono esclusi dall’obbligo di certificazione i soli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Inoltre, deducibilità e detraibilità Iva delle spese per carburante saranno possibili soltanto se i relativi pagamenti avverranno tramite carte di credito, bancomat o prepagate. Abrogate, di conseguenza, le disposizioni che disciplinavano l’obbligo di tenuta della scheda carburante. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio, tramite sistemi di pagamento elettronico; è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Viene stabilita la riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono (con modalità che saranno definite con decreto ministeriale), la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale beneficio sono esclusi coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Sulla base dei dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata: - gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica Iva - una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi - le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso. Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia, verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti. Infine, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione (imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016).

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